Segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi: presupposti e illegittimità (Cass. civ. Sez. I n. 5593/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazione alla Centrale dei rischi, il credito può essere considerato in sofferenza solo quando sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, come una valutazione negativa della situazione patrimoniale apprezzabile come deficitaria o come grave difficoltà economica. Il mero inadempimento contrattuale non è di per sé sufficiente a giustificare la segnalazione a sofferenza, richiedendosi un accertamento concreto della situazione patrimoniale del debitore.
Il Fatto
Due società hanno convenuto in giudizio una banca, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione di una di esse alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia. La segnalazione era conseguente al mancato pagamento di canoni di leasing, nonostante le parti avessero intavolato trattative per una transazione. Il Tribunale di Roma e la Corte d’Appello di Roma hanno rigettato la domanda, ritenendo legittima la segnalazione in quanto derivante dal mancato pagamento dei canoni. Le società hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Ha censurato la sentenza d’appello per aver ritenuto legittima la segnalazione sulla base del solo inadempimento contrattuale, senza verificare se la società segnalata versasse in una situazione di insolvenza o di grave difficoltà economica, che costituisce il presupposto per la segnalazione a sofferenza. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la segnalazione alla Centrale dei rischi presuppone una valutazione negativa della situazione patrimoniale del debitore, non il mero inadempimento.
La Corte ha inoltre ritenuto fondate le censure relative al danno e al nesso di causalità, osservando che la Corte d’Appello aveva omesso di considerare la comunicazione di diniego del mutuo da parte di un altro istituto di credito, che era stata determinata proprio dalla segnalazione a sofferenza della società collegata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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