Liberazione anticipata e rapporto disciplinare annullato: valenza solo fattuale dell’infrazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 10390 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione del requisito della partecipazione all’opera risocializzante, ai fini della concessione della liberazione anticipata, implica una ponderazione completa, equilibrata e logica dell’attività svolta dal detenuto nel corso del semestre in esame. Le eventuali infrazioni disciplinari possono essere poste a base del diniego del beneficio, purché valutate nella loro concretezza, sotto il profilo fattuale e psicologico, e comparate con ogni altro elemento positivo. L’infrazione rileva come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo, anche quando la successiva sanzione disciplinare sia stata annullata per vizi formali.

Il Fatto

Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva rigettato il reclamo concernente l’istanza di liberazione anticipata per il semestre espiato dal 17/05/2024 al 17/11/2024. Il diniego era stato motivato con riferimento alla condotta non corretta tenuta dal detenuto nel periodo, essendosi reso responsabile di un’aggressione violenta in danno di altro detenuto.

La censura del ricorrente lamentava l’illogicità della motivazione, evidenziando che l’aggressione posta alla base del diniego aveva comportato un solo giorno di prognosi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, essendo riproduttivo di profili di censura già vagliati e motivatamente disattesi dal Tribunale, senza una specifica critica delle argomentazioni del provvedimento impugnato. La dedotta illogicità non si confrontava con il puntuale argomentare del Tribunale di sorveglianza, ritenuto del tutto logico.

La Suprema Corte ha ribadito che, ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all’opera risocializzante, le infrazioni disciplinari possono essere poste a base della negazione del beneficio, a condizione che siano valutate nella loro concretezza e comparate con gli elementi positivi risultanti dalla condotta nel semestre. La censura del ricorrente non si confrontava con tale valutazione complessiva.

Quanto alla dedotta esiguità delle conseguenze sanzionatorie, la Corte ha precisato che le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo. Tale valenza permane anche nell’ipotesi in cui la sanzione disciplinare sia stata successivamente annullata per vizi formali, come nel caso di mancanza di adeguata motivazione.

La Corte ha infine ricordato che la formale adesione alle regole di comportamento non è sufficiente per la concessione del beneficio, essendo necessaria la dimostrazione di fatti positivi che rivelino l’evoluzione della personalità verso modelli di vita socialmente adeguati. La valutazione del Tribunale, che aveva considerato l’infrazione disciplinare unitamente alla relazione del carcere e agli altri atti, è stata ritenuta immune da vizi logico-giuridici e non rivedibile in sede di legittimità.

L’unico motivo di ricorso, aspecifico e meramente contestativo, è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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