Arresti domiciliari, autorizzazione al lavoro subordinata al vaglio delle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. III n. 10427 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di arresti domiciliari, l’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. consente al giudice di autorizzare il sottoposto, che non possa altrimenti provvedere alle indispensabili esigenze di vita o versi in assoluta indigenza, ad assentarsi dal luogo di arresto per esercitare attività lavorativa. La valutazione va improntata a criteri di particolare rigore sia sul piano delle condizioni reddituali, sia sul piano della compatibilità dell’attività con le esigenze cautelari. La situazione di assoluta indigenza non coincide con la totale impossidenza: è sufficiente che i proventi del lavoro richiesto siano necessari a fronteggiare gli oneri di educazione, istruzione e cura proprie e dei familiari a carico. L’autorizzazione non costituisce un diritto del sottoposto, poiché continui spostamenti poco controllabili snaturerebbero il regime della custodia domestica. Essa recede quando l’impiego si collochi nello stesso settore in cui sono maturati i reati e alimenti un pericolo concreto e attuale di reiterazione.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigetta l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dall’indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di gestione illecita di rifiuti ed edilizia. L’istanza mirava a ottenere l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso un’impresa artigiana di costruzioni edili, in orario compreso tra le 7,30 e le 16,30 di ogni giorno feriale.

Il diniego si fonda sulla coincidenza tra il settore dell’impiego proposto e quello in cui sarebbero stati commessi i reati contestati, nonché sulla ritenuta insussistenza dello stato di assoluta indigenza. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i reati riguardavano il trattamento di rifiuti e non l’attività edilizia in sé, di aver allegato dichiarazioni reddituali e bilanci della ditta assuntrice, e di aver offerto garanzie sulla comunicazione dei luoghi di lavoro. Il Procuratore generale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. e ricostruisce la natura del provvedimento autorizzatorio. Il presupposto soggettivo è la condizione di assoluta indigenza, che la giurisprudenza di legittimità non identifica con la totale impossidenza, ma con l’incapacità di far fronte, senza i proventi del lavoro, agli oneri di educazione, istruzione e cura propri e dei familiari dipendenti. Sul punto richiama Sez. 3 n. 24995 del 2018 e Sez. 3 n. 53646 del 2016.

Il rigore valutativo riguarda anche la compatibilità dell’attività proposta con le esigenze cautelari, secondo l’insegnamento di Sez. 2 n. 29004 del 2015, Sez. 6 n. 12337 del 2008, Sez. 1 n. 103 del 2006 e Sez. 4 n. 45113 del 2005. La concessione dell’autorizzazione a recarsi al lavoro non è un diritto del detenuto in custodia domestica: consentire spostamenti continui e difficilmente controllabili finirebbe per snaturare il regime degli arresti domiciliari, come osservato da Sez. 3 n. 3472 del 2012 e dalla stessa Sez. 1 n. 103 del 2006.

Applicando tali principi, la Corte ritiene la motivazione del provvedimento impugnato puntuale e logicamente congrua. L’impiego nel medesimo settore dell’edilizia offrirebbe al ricorrente un’immediata occasione di recidivanza, stante il pericolo attuale e concreto di reiterazione, considerati i plurimi precedenti penali anche specifici e la precedente confisca che aveva riguardato la compagine societaria attraverso cui erano stati commessi i reati. Un allontanamento dal domicilio per nove ore al giorno svuoterebbe l’efficacia del presidio cautelare.

Il giudice del riesame ha inoltre escluso la condizione di assoluta indigenza, rilevando la proprietà di tre autovetture cedibili a terzi. Quanto alla dedotta genericità dell’istanza, la Corte conferma la valutazione di adeguatezza dell’apparato giustificativo, esente da vizi logico-giuridici. Il ricorso è dunque inammissibile; a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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