Natura intuitu personae della licenza scommesse e distanze da luoghi sensibili (TAR Lazio n. 29 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse, disciplinata dall’art. 88 R.D. n. 773 del 1931, costituisce autorizzazione di polizia connotata da natura intuitu personae e da ampia discrezionalità dell’autorità competente. Rispetto a tale titolo non è pertanto configurabile alcun subentro del nuovo gestore: costui deve ottenere un provvedimento rilasciato ex novo. Ne consegue che, qualificata l’istanza come nuova autorizzazione, l’amministrazione applica legittimamente la disciplina sulle distanze dai luoghi sensibili vigente al momento del rilascio, anche quando sia regionale e anche quando riguardi le sale da gioco, dovendosi ritenere parificata l’attività di raccolta scommesse in ragione della tutela della salute e dell’ordine pubblico.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva al Questore della Provincia di Frosinone il rilascio della licenza di cui all’art. 88 TULPS per proseguire, presso il medesimo locale già utilizzato dal figlio, l’attività di raccolta scommesse di cui all’art. 38, comma 2, D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, oltre alla rivendita di sali e tabacchi con ricevitoria del lotto. La Questura avviava il procedimento e, sulla base di verifiche del Comune, rilevava che il locale era ubicato a distanza inferiore a 500 metri da più obiettivi sensibili. Seguiva la memoria della ricorrente, che invocava la natura di mero subentro e l’inapplicabilità della disciplina regionale.

Il Questore respingeva l’istanza qualificandola come nuova apertura, per la modifica sia della società concessionaria sia del titolare della licenza. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo l’erronea qualificazione della fattispecie, l’inapplicabilità dell’art. 4, l. r. Lazio n. 5/2013 alle agenzie di scommesse e l’omessa indicazione del metodo di calcolo delle distanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto. La licenza di raccolta scommesse rientra tra le autorizzazioni di polizia e il potere di rilascio è connotato da ampia discrezionalità, come affermato da Cons. Stato, III, n. 1140 del 2020 e Cons. Stato, III, n. 7206 del 2022. I provvedimenti di polizia sono preordinati alla sicurezza e all’ordine pubblico e costituiscono massima anticipazione della difesa sociale.

Da ciò deriva il passaggio centrale: stante la natura intuitu personae del titolo, rispetto alla raccolta scommesse non può ipotizzarsi alcun subentro. Il Collegio distingue la disciplina delle rivendite di sali e tabacchi, che consente il subingresso del familiare ex art. 28, l. n. 1293/1957, dall’attività di raccolta scommesse, per la quale il nuovo gestore necessita di un’autorizzazione rilasciata ex novo. La Questura ha quindi legittimamente applicato la normativa medio tempore intervenuta sulle distanze.

Quanto all’ambito applicativo, il TAR esclude che l’art. 4, l. r. n. 5/2013 riguardi le sole sale da gioco. Il comma 1-quater prevede l’eccezione solo per le sale scommesse relative alle corse dei cavalli, il che conferma l’assimilazione delle altre attività di raccolta. Il Collegio richiama Cons. Stato, III, n. 1382 del 2023 e Cons. Stato, V, n. 5327 del 2016, che hanno parificato la gestione delle scommesse lecite alle sale da gioco ai fini della tutela della salute ex art. 32 Cost..

Il TAR evidenzia inoltre che la localizzazione dei punti di raccolta attiene contestualmente alla salute e all’ordine pubblico, con tutela dei soggetti vulnerabili. Il d.lgs. n. 222/2016 conferma che il Questore deve verificare anche i requisiti previsti dalle ulteriori fonti normative, tra cui la legislazione regionale sulle distanze, come affermato da Cons. Stato, III, n. 4604 del 2018.

Nel merito, il decreto dava conto dell’esito negativo del sopralluogo della Polizia locale, che collocava a distanza inferiore a 500 metri un luogo di culto, istituti scolastici e una struttura sanitaria. A fronte di tale accertamento la ricorrente non offriva alcuna prova contraria. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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