Sopravvenuto rinnovo della concessione venatoria e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Puglia n. 35 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta adozione del provvedimento satisfattivo della pretesa azionata esaurisce l’interesse alla decisione. Ne consegue che il giudice non può procedere ad alcuna valutazione di merito sui motivi originariamente proposti. L’improcedibilità non presuppone l’accoglimento delle censure, ma la sola caducazione dell’interesse alla pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di un’Azienda Faunistico Venatoria, aveva impugnato il provvedimento con cui la Regione aveva comunicato il non accoglimento dell’istanza di rinnovo della concessione faunistico-venatoria, con contestuale richiesta di riperimetrazione del territorio e divieto di prosecuzione dell’attività venatoria.
Il ricorso si fondava su plurimi motivi: incompetenza dell’organo emanante, omissione del preavviso di rigetto, violazione dei principi di partecipazione procedimentale, formazione del silenzio assenso sull’istanza di rinnovo, difetto e contraddittorietà della motivazione. La Regione, pur intimata, non si è costituita in giudizio.
Nelle more del giudizio, con deliberazione della Giunta regionale, è stato disposto il rinnovo per nove anni e la riparametrazione della concessione. Su tale presupposto il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la questione non attiene al merito delle censure, ma alla permanenza dell’interesse a ricorrere. Il thema decidendum si è quindi spostato dalla legittimità dell’atto impugnato alla sussistenza della condizione dell’azione.
Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento secondo cui, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente e applicare l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (richiamata Cons. Stato, sez. II, sent. 31 luglio 2022, n. 7422).
La ratio del principio risiede nella natura soggettiva dell’interesse legittimo: una volta che la pubblica amministrazione abbia adottato l’atto satisfattivo della pretesa, la pronuncia giurisdizionale diventa inutile per il ricorrente. La sopravvenuta deliberazione di rinnovo ha dunque esaurito l’interesse azionato in origine.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, con esonero da ogni valutazione di merito sui motivi proposti. Quanto alle spese, tenuto conto dell’esito del giudizio e della mancata costituzione della Regione, sono state dichiarate irripetibili.
Nota della Redazione
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