Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese del giudizio (TAR Calabria n. 1586 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il carattere esecutivo del titolo e l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La tutela esecutiva comprende anche le spese del giudizio di ottemperanza: in mancanza di espressa disciplina nel codice di rito, il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali impone di affidarne il pagamento al medesimo commissario, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. La decisione si fonda su ragioni di economia processuale, sul principio del buon andamento e sul richiamo analogico alla disciplina dell’espropriazione forzata.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale era stata condannata l’amministrazione al pagamento di € 1.600,00 oltre interessi legali, € 510,00 per compensi e € 27,00 per spese, oltre accessori. Il titolo era stato notificato al Ministero della Giustizia e munito di formula esecutiva.
La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in primo luogo l’esistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti, e la ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, lasciando decorrere i sei mesi previsti dalla norma.
Sul piano dell’onere probatorio, i giudici hanno rilevato che l’amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo lo stesso ritualmente notificato. L’inerzia, non contrastata da alcuna difesa, integra dunque i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm..
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà su istanza di parte, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
La parte più significativa della decisione riguarda le spese del giudizio di ottemperanza. Liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, la fattispecie ritenuta maggiormente affine e richiamata sul punto con Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, esse sono poste a carico dell’amministrazione soccombente. Il Tribunale ha stabilito che, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di 60 giorni, al loro pagamento provveda il commissario ad acta.
A sostegno di tale soluzione i giudici hanno richiamato il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Hanno inoltre valorizzato il principio del buon andamento e il richiamo all’art. 95 cod. proc. civ. e all’art. 510 cod. proc. civ., che nel processo esecutivo colloca le spese liquidate dal giudice tra i crediti soddisfatti in prededuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata