Piscina pertinenziale in zona rurale e tutela delle visuali: illegittimo il diniego (TAR Toscana n. 437 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel territorio rurale, ove il regolamento urbanistico e il regolamento edilizio ammettano la realizzazione di piscine pertinenziali con prescrizioni di mitigazione visiva, il diniego del titolo edilizio è illegittimo per difetto di istruttoria e carenza di motivazione se l’Amministrazione non dimostra l’effettiva interferenza dell’opera con le visuali tutelate. La disciplina dei tracciati viari storici impone di salvaguardare le sole visuali e percezioni panoramiche che mettono in relazione il tracciato con luoghi e complessi di valore paesaggistico, storico e simbolico, non la prospettiva verso una strada priva di valore intrinseco. Le restrizioni dettate da tale disciplina hanno natura eventuale e derogatoria rispetto al regime ordinario e non configurano un divieto assoluto di edificazione. Il diniego che non replica in modo puntuale alle osservazioni procedimentali del privato viola l’art. 10 bis della legge n. 241/1990. La domanda risarcitoria è infondata quando il bene della vita non sia ancora attuale e manchi la prova del danno.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari in comunione di un immobile in territorio rurale, ottenevano un permesso di costruire per la ristrutturazione ricostruttiva di un ex annesso agricolo destinato a unità abitativa. Presentavano poi, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. m) della L.R.T. n. 65/2014, un progetto in variante per una piscina pertinenziale interrata e per la pavimentazione dell’area circostante.

Dopo il preavviso di rigetto e le memorie difensive, il Comune negava il titolo ritenendo l’intervento eccessivamente impattante sulla visuale da e verso la strada provinciale Setteponti. I proprietari impugnavano il diniego e il preavviso, deducendo difetto di istruttoria, violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, contrasto con il regolamento edilizio e urbanistico e contraddittorietà rispetto all’autorizzazione dell’edificio principale, chiedendo anche il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, rilevandone la connessione, e li ritiene fondati. L’area ricade nel territorio rurale, tra le aree del paesaggio collinare pedemontano a gradiente medio, il sistema dell’oliveto terrazzato e la fascia delle tracce dell’antica strada romana Cassia-Vetus. In questo contesto gli strumenti di pianificazione consentono la realizzazione di piscine.

Il Giudice richiama l’art. 6, lett. i) delle norme generali del regolamento urbanistico, che ammette gli impianti sportivi all’aperto nelle pertinenze degli edifici, imponendo misure di mitigazione degli impatti visivi mediante essenze arboree e arbustive; richiama altresì l’art. 53 del regolamento edilizio, che prescrive la piantumazione con essenze locali d’alto fusto a schermatura completa dell’opera. Da tali disposizioni desume che interventi come quello progettato sono di regola ammessi.

Il Collegio considera anche le norme invocate dal Comune: l’art. 4, comma 3 delle norme generali, sulla zonizzazione e sulla tutela delle visuali prospettiche, e l’art. 40, comma 5, sui tracciati viari storici. Quest’ultimo, tuttavia, non detta divieti assoluti, ma impone che ogni intervento garantisca la fruizione del tracciato e la tutela delle visuali e percezioni panoramiche che mettono in relazione lo stesso con luoghi e complessi di valore paesaggistico, storico e simbolico.

Nel caso concreto mancano i presupposti per applicare queste restrizioni, di natura solo eventuale e derogatoria. La piscina è interamente interrata, collocata circa sei metri più in alto rispetto alla strada e circondata da ulivi, sicché non risulta visibile dalla via Setteponti. La norma, inoltre, non tutela la prospettiva verso la strada: lo si desume dal tenore letterale delle disposizioni e dalle caratteristiche oggettive della via, strada asfaltata di scorrimento, priva di valore paesaggistico intrinseco e non prevista come invariante.

Il diniego è dunque viziato per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, vizi aggravati dal fatto che l’Amministrazione non ha replicato in modo puntuale alle osservazioni del proprietario, che evidenziavano le reali caratteristiche dell’opera e la sua irrilevanza paesaggistica. I provvedimenti sono annullati e l’Amministrazione dovrà riprovvedere. Quanto alla domanda risarcitoria, essa è respinta: fino all’eventuale rilascio del titolo il diritto non è configurabile e non è stata data prova adeguata dei danni, della loro riconducibilità al diniego e della loro entità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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