Licenziamento illegittimo e tutela applicabile: necessaria la prova del requisito dimensionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23651 del 21.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando è dedotta l’illegittimità del licenziamento, l’individuazione della tutela applicabile dipende dall’accertamento dell’effettiva dimensione occupazionale del datore di lavoro. Il giudice di merito non può fondare la propria decisione su un dato dimensionale non verificato, né omettere l’assunzione delle prove ritualmente richieste sul punto. La Cassazione deve pertanto cassare con rinvio la sentenza che abbia liquidato l’indennità senza accertare il numero reale dei dipendenti, poiché la tutela applicabile avverso il recesso illegittimo è presupposto logicamente antecedente rispetto alla quantificazione del ristoro.

Il Fatto

Una lavoratrice viene licenziata per un atteggiamento qualificato come irrispettoso e urlante verso un superiore, alla presenza di clienti e minori. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30.01.2024, conferma la pronuncia del tribunale che aveva dichiarato risolto il rapporto e condannato il datore al pagamento di un’indennità onnicomprensiva di tre mensilità. Il giudice territoriale ritiene esistente il fatto contestato ma sproporzionata la sanzione espulsiva, e liquida l’indennità considerando la limitata durata del rapporto e un numero di dipendenti ridotto, pari a quattordici.

La lavoratrice ricorre in Cassazione con quattro motivi, censurando tra l’altro la mancata ammissione della prova testimoniale sul requisito dimensionale, dal quale dipende la tutela concretamente applicabile. Il datore resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il terzo e il quarto motivo, che investono il requisito dimensionale del datore di lavoro, cui si ricollega la tutela esperibile avverso il recesso illegittimo. La questione è logicamente prioritaria rispetto agli altri profili, poiché dalla dimensione dell’impresa dipende l’individuazione del regime di stabilità applicabile.

La Corte rileva che la Corte d’appello non ha in alcun modo accertato l’effettiva dimensione del datore di lavoro. Il dato dimensionale è stato assunto come presupposto della tutela, senza verificarne il fondamento, e la parte aveva dedotto l’esistenza di altri diciassette lavoratori risultanti dai turni prodotti.

L’accertamento del numero effettivo dei dipendenti costituisce dunque il presupposto indispensabile per individuare la tutela applicabile. La sua omissione integra il vizio denunciato e determina la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito proceda alla verifica richiesta.

I primi due motivi, relativi alla sussistenza del fatto e al preteso vizio di motivazione, restano assorbiti dall’accoglimento delle censure sul requisito dimensionale.

Il provvedimento accoglie pertanto il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla medesima Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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