Limite del 60% sul piano ammissibile e soccorso istruttorio nei bandi (Cons. Stato n. 3466 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di concessione di contributi pubblici il limite del 60% delle spese per l’acquisto di immobili va calcolato sul valore del piano ammissibile, e non sull’importo complessivo del progetto comprensivo delle spese inammissibili. Diversamente opinando l’istante potrebbe dilatare il parametro fino a neutralizzare la regola di prevalenza, rendendola priva di portata cogente. Il soccorso istruttorio non è invocabile per integrare elementi essenziali della domanda, e la stessa non può essere modificata nel suo oggetto da atti successivi presentati entro il termine. Nelle procedure comparative e di massa l’autoresponsabilità del concorrente impone oneri minimi di cooperazione e completezza. Una FAQ che si limiti a esplicitare la disciplina del bando non assume rilievo autonomo nell’interpretazione della clausola.

Il Fatto

Una società ha presentato domanda di finanziamento nell’ambito del bando POR FESR Sardegna 2014-2020, per un progetto volto all’acquisto di un immobile da destinare ad attività di affittacamere. La Regione Sardegna ha respinto la domanda con provvedimento del 5 novembre 2018, rilevando che il piano era composto per l’81,6% dall’acquisto dell’immobile, oltre i limiti delle disposizioni attuative. Il ricorso gerarchico è stato respinto con provvedimento del 27 febbraio 2019.

La società ha impugnato davanti al TAR Sardegna, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 298/2025. Proposto appello, la Regione si è costituita chiedendo la conferma della sentenza gravata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. La contestazione di novità del richiamo alla FAQ 38 è infondata: la comunicazione dei motivi ostativi del 21 giugno 2018 conteneva già l’espresso riferimento alla FAQ. Quanto alla dedotta mancata valutazione delle memorie procedimentali, la Regione nel provvedimento conclusivo ha riscontrato gli assunti della società, proprio richiamando la FAQ e il tema degli arredi, così dando conto delle difese svolte. Il riferimento agli arredi non costituisce dunque una ragione nuova del diniego, ma la confutazione dell’assunto difensivo.

Nessun onere di analitica confutazione di ogni singolo aspetto grava sull’Amministrazione, che può incentrare la disamina sugli aspetti rilevanti, secondo Cons. St., sez. VI, n. 266 del 2026. L’analisi di mercato prodotta dalla società non distingue il valore degli arredi da quello dell’immobile, sicché resta irrilevante rispetto alla quantificazione contestata.

Sul secondo e quarto motivo, il Collegio conferma il diniego: dalla domanda e dagli allegati non si desume che le spese per l’immobile comprendessero gli arredi, avendo la società indicato zero alla voce “mobili e arredi”. L’inventario prodotto in sede procedimentale non vale a modificare l’oggetto della domanda, poiché gli atti successivi non possono integrare elementi essenziali, in ossequio ai limiti della par condicio e dell’autoresponsabilità (Cons. St., sez. V, n. 7118 del 2025). Il soccorso istruttorio dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 9 delle disposizioni attuative non è attivabile, mancando elementi esposti in domanda da chiarire.

Sul terzo motivo, il limite del 60% dell’art. 7, comma 2, delle disposizioni attuative va parametrato al piano ammissibile: diversa lettura consentirebbe all’istante di aumentare il piano fino a includere la cifra desiderata per l’immobile, eludendo la regola di prevalenza dell’art. 5, comma 3. La FAQ 38 non introduce una regola nuova, ma esplicita il precetto del bando. Poiché il piano è prevalentemente destinato all’acquisto dell’immobile e le spese inammissibili attengono proprio a tale voce, legittimo è il diniego integrale anziché lo scorporo dell’eccedenza.

Quanto all’asserita funzione di filtro del sistema informatico, il motivo è generico: la disciplina delle spese inammissibili non avrebbe ragione di essere dettagliata se un impedimento informatico ne vietasse l’inserimento. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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