Limite dell’80% e irrilevanza dell’anzianità post 2011 per il militare in ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 33 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il limite dell’80% della base pensionabile, fissato dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, rende irrilevante l’ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2011 da chi a quella data avesse già raggiunto la massima aliquota di rendimento. Il doppio calcolo introdotto dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 impone di liquidare il trattamento meno favorevole tra quello derivante dalle regole ante riforma e quello risultante dal sistema contributivo pro rata. La permanenza in ausiliaria riceve già valorizzazione pensionistica mediante l’applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione ai contributi accantonati, senza necessità di rideterminare il montante contributivo.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito Italiano, è stato collocato in congedo il 30.9.2012 e transitato in ausiliaria per cinque anni, fino al collocamento in congedo assoluto. Avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità superiore a diciotto anni, il trattamento vitalizio gli è stato liquidato con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo per l’anzianità successiva (c.d. quota C), ai sensi del D.L. n. 201/2011.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero della Difesa chiedendo la rideterminazione della quota C mediante il ricalcolo del montante contributivo, da maggiorare degli accantonamenti effettuati durante il quinquennio di ausiliaria. Ha dedotto la lacuna legislativa determinata dall’introduzione generalizzata del calcolo contributivo e l’illegittimità della circolare ministeriale del 14.4.2022, che avrebbe escluso dal beneficio i soggetti con aliquota dell’80% al 31.12.2011, in contrasto con atti precedenti e con il principio di parità contributiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, osservando che la qualità di ordinatore secondario di spesa non esclude l’interesse dell’Ente alla definizione della controversia pensionistica. Il giudizio pensionistico contabile, per costante giurisprudenza, non verte sulla legittimità dell’atto ma sul rapporto previdenziale, sicché resta estraneo all’oggetto del contendere ogni vizio di legittimità del provvedimento.
Nel merito la Corte ha ricostruito il quadro normativo. Prima della riforma Fornero le pensioni di chi aveva maturato oltre diciotto anni al 31.12.1995 erano liquidate con il sistema retributivo, nei limiti dell’aliquota massima dell’80% raggiungibile con quaranta anni di anzianità. Il D.L. n. 201/2011 ha introdotto il sistema contributivo pro rata per l’anzianità successiva al 1° gennaio 2012, generando un effetto paradossale opposto alla finalità di contenimento della spesa: i pensionati già in possesso del massimo retributivo hanno beneficiato di una quota aggiuntiva contributiva.
Per correggere tale distorsione la legge di stabilità 2015 ha novellato l’art. 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011, aggiungendo il limite dell’importo complessivo liquidabile con le regole di calcolo vigenti prima della riforma. Il comma 708 ha esteso l’applicazione anche ai trattamenti già liquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Ne deriva un doppio calcolo con applicazione del risultato meno favorevole al pensionato.
La novella lascia inalterati i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento. Poiché per i dipendenti pubblici l’aliquota non può superare l’80%, nessun vantaggio può derivare dal sistema contributivo. La Corte ha così ritenuto irrilevante l’ulteriore anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2011 per chi già vantava la massima anzianità contributiva, non essendo ammissibile alcun beneficio economico aggiuntivo.
Quanto alla posizione specifica del militare in ausiliaria, il giudice ha osservato che i periodi successivi al 2011 ricevono già valorizzazione mediante l’applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione ai contributi accantonati, come previsto dagli artt. 1864 e 1871 del D.Lgs. n. 66/2012. Il ricorso è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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