Occupazione suolo pubblico per esami di guida e limitazioni al traffico legittime (TAR Lombardia n. 294 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di indirizzo con cui la Giunta comunale regolamenta l’utilizzo di un’area pubblica per le prove e gli esami di guida rientra nella competenza residuale dell’organo politico ai sensi dell’art. 48, comma 2, TUEL, esprimendo un potere ampiamente discrezionale sottratto al sindacato di merito salvo manifesta illogicità. L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 non sussiste verso il soggetto che subisca solo riflessi indiretti su interessi economici, dovendo il pregiudizio essere giuridicamente apprezzabile e valutabile ex ante. La qualificazione dell’area come strada locale ex art. 2 cod. strada consente la concessione parziale con itinerario alternativo. Le limitazioni alla circolazione adottate per sicurezza rientrano negli artt. 6 e 7 cod. strada e sono atti gestori di competenza dirigenziale ex art. 107 TUEL.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura alberghiera con motel il cui accesso avviene da un piazzale comunale. Nel 2019 il Comune aveva approvato una convenzione che consentiva a due autoscuole di utilizzare parte del piazzale per lezioni ed esami di guida; negli anni successivi l’uso venne autorizzato di volta in volta con singoli atti concessori e ordinanze di limitazione del traffico. Nel febbraio 2022 la Giunta adottava un atto di indirizzo che regolamentava la concessione del suolo pubblico.
La società impugnava l’atto di indirizzo, le autorizzazioni all’occupazione e le ordinanze di chiusura parziale, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di istruttoria, l’incompetenza della Giunta e dei dirigenti, la violazione degli artt. 2 e 20 cod. strada e degli artt. 6 e 7 cod. strada, chiedendo altresì il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio, i giudici osservano che l’obbligo verso soggetti diversi dai destinatari sussiste solo quando il pregiudizio sia giuridicamente apprezzabile e astrattamente rappresentabile dalla portata dispositiva del provvedimento, escludendo i riflessi indiretti su interessi economici. Il pregiudizio deve essere ravvisabile ex ante e in concreto, non desumibile da valutazioni a posteriori fondate su elementi sopravvenuti.
Quanto al difetto di istruttoria e al travisamento, i provvedimenti contengono la prescrizione di garantire sempre l’accesso all’hotel; l’occupazione e la limitazione sono parziali, contenute in 2/3 ore al giorno per un massimo di 90 giorni in tre anni. Eventuali disfunzioni attengono alla fase esecutiva e non legittimano la partecipazione procedimentale.
Sull’incompetenza della Giunta, l’atto impugnato è un atto di indirizzo rientrante nella competenza residuale ex art. 48, comma 2, TUEL. Esso esprime un potere pubblicistico discrezionale, sindacabile solo per manifesta incongruità o illogicità; i successivi atti dirigenziali ne costituiscono applicazione ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. f), TUEL e non valgono a convalidare alcunché. La delibera è pertanto legittima.
Sulla violazione degli artt. 2 e 20 cod. strada, lo spazio rientra tra le strade locali; solo una parte della carreggiata è concessa, con itinerario alternativo risultante dalla planimetria e con prescrizioni su libera carreggiata, transenne e segnaletica. Parimenti infondato è il motivo sull’incompetenza dei responsabili dei servizi, poiché l’art. 20 del regolamento comunale attribuisce loro il rilascio delle concessioni.
Le limitazioni alla circolazione, adottate per sicurezza, rientrano negli artt. 6 e 7 cod. strada; la competenza è dirigenziale per il carattere gestorio degli atti, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio, e il Segretario comunale ha agito in virtù dell’art. 109, comma 2, TUEL. Infondate le censure sulla proprietà provinciale della strada e sulla competenza del Comandante della Polizia Locale. La legittimità degli atti esclude in radice la pretesa risarcitoria; spese compensate.
Nota della Redazione
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