Punteggi tecnici e verifica anomalia: sindacato limitato e competenza del RUP (TAR Lombardia n. 296 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che ricorra manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. Nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta la scelta del soggetto cui affidarla è rimessa alla piena discrezionalità del RUP, il quale può avvalersi della commissione di gara o di un’apposita commissione. La fase di valutazione delle offerte e, ancor più, la verifica di congruità possono svolgersi in seduta riservata, non essendo imposta la pubblicità delle sedute destinata alle sole fasi di introduzione degli atti. La previsione di requisiti minimi di capacità economica e finanziaria è facoltativa ai sensi dell’art. 83, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

Il Fatto

Una ASST capofila indice una procedura aperta in forma aggregata per l’affidamento del servizio di sorveglianza e pronto intervento antincendio per un lotto di rilevante valore, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipano tre concorrenti, tutti ammessi. All’esito della valutazione tecnica ed economica la ricorrente si colloca al secondo posto, con un distacco di 1,86 punti dall’aggiudicataria. La stazione appaltante sottopone l’offerta della prima classificata a verifica di congruità e, all’esito, dispone l’aggiudicazione definitiva.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo in via principale il risarcimento in forma specifica con subentro nel contratto e in subordine il ristoro per equivalente. Propone altresì motivi aggiunti, anche avverso la nota con cui la stazione appaltante rifiuta di sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione a seguito di vicende penali riguardanti l’amministratore di fatto dell’aggiudicataria. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale, potendo la sua infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Sul primo motivo, relativo ai punteggi dell’offerta tecnica, il Tribunale ribadisce che la valutazione della commissione è espressione di discrezionalità tecnica e che il sindacato è ammesso solo in presenza di manifesta irragionevolezza o travisamento, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia. L’esame analitico del verbale di gara evidenzia l’esaustività della motivazione e la coerenza dei punteggi con i criteri e sub-criteri del disciplinare, rendendo le censure non condivisibili.

Il secondo motivo investe il sub-procedimento di verifica dell’anomalia, lamentando l’incompetenza dell’apposita commissione e l’illegittimità della seduta riservata. Il Collegio ritiene infondata la censura: la scelta del soggetto cui affidare la verifica è rimessa alla piena discrezionalità del RUP, che nel caso concreto ha gestito in prima persona la seduta, sottoscrivendo il verbale e esprimendo le proprie determinazioni di assenso. Quanto alla pubblicità, si afferma che la seduta pubblica è necessaria solo per le fasi di introduzione degli atti, mentre le fasi valutative possono svolgersi in seduta riservata, tanto più in una gara telematica in cui i flussi sono tracciabili.

Il terzo motivo, in subordine, censura la lex specialis per l’assenza di requisiti minimi di capacità economica e finanziaria. Il Tribunale lo dichiara inammissibile per difetto di interesse, non incidendo la previsione sfavorevolmente sulla posizione della ricorrente, e in ogni caso infondato: la previsione di un fatturato minimo è facoltativa ai sensi dell’art. 83, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, e le sentenze richiamate riguardano casi diversi.

I motivi aggiunti fondati sulle vicende penali sono dichiarati inammissibili: ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, venendo in rilievo poteri di autotutela discrezionali, peraltro già attivati con la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza. Il ricorso principale e i primi due motivi aggiunti sono respinti, la domanda risarcitoria rigettata e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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