Il limite del contributo richiesto non consente la premialità (TAR Sardegna n. 716 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’assegnazione dei contributi regionali alle attività teatrali e musicali, il limite massimo del contributo concedibile è costituito dalla somma indicata dall’istante nel modello di domanda, che non può comunque superare il 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili. La premialità costituisce una quota ulteriore rispetto al contributo base, attribuibile agli organismi non nuovi in base al punteggio, ma sempre entro il limite della richiesta e non oltre l’importo astrattamente concedibile. Il riconoscimento di un punteggio premiale non determina alcun diritto a un contributo superiore alla somma domandata. La determinazione che si limita ad applicare i criteri di concessione è adeguatamente motivata, e il soccorso istruttorio procedimentale non è invocabile quando l’istanza non presenti dubbi di incompletezza o erroneità.
Il Fatto
La ricorrente, associazione attiva nel settore musicale, ha presentato domanda per l’assegnazione dei contributi previsti dall’art. 56 della legge regionale n. 1/1990, in favore delle attività teatrali e musicali, per l’anno 2024. Nel modello di domanda ha indicato una richiesta di finanziamento pari a 20.000 euro, per un progetto del valore complessivo di 55.000 euro, con entrate ulteriori quantificate in contribuzioni private, incassi e vendita di spettacoli, e con bilanciamento tra entrate e uscite.
Con la determinazione conclusiva del procedimento l’amministrazione regionale ha ammesso l’associazione al beneficio nella sottocategoria musica, assegnandole il solo contributo base e non la quota di premialità. Dopo interlocuzioni e un’istanza di riesame rimasta senza esito positivo, l’associazione ha impugnato gli atti di assegnazione, la tabella allegata e la nota di rigetto, chiedendo l’annullamento in parte qua e l’attribuzione della premialità negata. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbita l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa regionale. La questione è stata trattata unitariamente, essendo i motivi strettamente connessi e ruotando tutti attorno al mancato riconoscimento della quota ulteriore di sovvenzione.
Il punto dirimente è la funzione del modello di domanda: esso formalizza l’entità della richiesta e il limite massimo del contributo concedibile coincide con la somma ivi indicata. Ai sensi del punto 5 dell’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 18/11 del 18.05.2023, tale importo non può comunque superare il 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili. Rispetto alla richiesta inoltrata, solo per gli organismi non nuovi può essere assegnata l’ulteriore quota premiale, in base al punteggio del modello 5 A, ma nel limite della richiesta.
Il Tribunale ha quindi escluso che il punteggio premiale, attribuito in astratto, possa giustificare un contributo superiore alla somma domandata. L’importo richiesto rappresenta il massimo concedibile, e la premialità opera all’interno di quel tetto, non oltre.
Su questa base sono state disattese le censure di difetto di motivazione: la determinazione impugnata si fonda sulla piana applicazione del punto 6 dell’Allegato alla citata deliberazione, quart’ultimo capoverso. È stata parimenti respinta la doglianza sulla violazione del soccorso istruttorio procedimentale, la cui applicazione presuppone dubbi sulla completezza o erroneità dell’istanza e della documentazione: evenienza estranea al caso, in cui la richiesta era chiara e il limite discendeva dalla stessa.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
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