Silenzio assenso e recupero seminterrati annullano il diniego comunale (TAR Emilia-Romagna n. 139 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione preventiva per il mutamento di destinazione d’uso, il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla richiesta di integrazione documentale trasmessa dal privato ad un ufficio della stessa amministrazione, ancorché incompetente, gravando sulla pubblica amministrazione l’onere di reindirizzare l’istanza all’ufficio competente. Perfezionatosi il silenzio assenso, l’amministrazione non può emanare un successivo atto di diniego tardivo, potendo eventualmente procedere solo in autotutela. La norma che consente il recupero abitativo dei seminterrati esclusivamente ove il piano di campagna non sia stato oggetto di sbancamento non trova applicazione in assenza di prova dell’avvenuta alterazione artificiale del terreno, non potendo questa essere presunta dalla sola collocazione del locale al di sotto del livello stradale. La trasformazione di una superficie accessoria destinata a deposito in superficie utile è legittima quando il locale risulti inidoneo alla funzione di parcheggio per autoveicoli, dovendosi la relativa disposizione di Piano interpretare secondo ragionevolezza con riferimento al mantenimento dei soli posti auto effettivamente funzionali.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune di Bologna una richiesta di valutazione preventiva per il cambio d’uso di un locale da magazzino a residenza. L’amministrazione, dopo aver richiesto un conguaglio dei diritti di segreteria, avviava l’istruttoria conclusasi con un esito non favorevole, fondato sulla presunta natura seminterrata del locale e sulla perdita di una superficie destinata a parcheggio. Il progetto prevedeva, invece, la trasformazione di un deposito annesso, di dimensioni ridotte, in vani accessori all’abitazione.
La società ricorrente impugnava il diniego e le relative norme regolamentari e di Piano, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso, l’insussistenza della prova dello sbancamento del terreno e l’inapplicabilità del vincolo sui parcheggi, trattandosi di locale inidoneo alla sosta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria depositata dal Comune oltre il termine perentorio di cui all’art. 73 c.p.a., ritenendola tardiva.
Quanto al merito, la censura relativa all’applicazione della norma del Regolamento Edilizio è stata accolta. La documentazione prodotta dal Comune dimostrava la collocazione interrata del locale ma non l’avvenuto sbancamento del terreno, elemento ostativo richiesto dalla norma. Il Collegio ha escluso che possa presumersi l’alterazione artificiale del terreno dalla sola posizione del piano, tanto più che gli elaborati progettuali originari qualificavano il declivio come “esistente”.
Parimenti fondato è risultato il motivo concernente la violazione della disciplina del PUG sulla preservazione dei parcheggi. La norma di Piano, letta secondo un criterio di ragionevolezza, mira a conservare i posti auto funzionali alla sosta dei veicoli. Il progetto ricorrente, trasformando un deposito di dimensioni non idonee a tale funzione, non incide sulla dotazione pertinenziale esistente.
Il Collegio ha infine considerato illegittimo il diniego perché emanato dopo la formazione del silenzio assenso. Il termine di 45 giorni aveva ripreso a decorrere dal 9 gennaio, data dell’invio telematico dell’integrazione, sebbene ad un ufficio incompetente, gravando sull’amministrazione l’onere di reindirizzare la richiesta. Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo comunicato solo il 27 febbraio successivo è stato ritenuto tardivo e, come tale, annullato.
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Nota della Redazione
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