Sale scommesse esistenti soggette al limite distanziale dai luoghi sensibili (TAR Emilia-Romagna n. 542 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di esercizio di sale scommesse a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, previsto dall’art. 6, comma 2-bis, della L.R. Emilia-Romagna n. 5/2013, si applica anche alle sale già in esercizio, ove la disciplina regionale e il regolamento comunale che la recepisce lo prevedano espressamente. L’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158/2012 non introduce un regime di salvaguardia delle concessioni in essere: concerne le pianificazioni di ricollocazione dei punti di raccolta affidate all’Agenzia delle dogane e non incide sul potere comunale di conformazione territoriale. Il provvedimento dirigenziale che contesta il superamento del limite distanziale è legittimo quando dà conto dell’organo che ha eseguito la misurazione e delle modalità del calcolo secondo il percorso pedonale più breve. La delibera di mappatura dei luoghi sensibili non impugnata nei termini preclude la contestazione in via derivata delle relative individuazioni.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un’agenzia di raccolta scommesse in un Comune dell’Emilia-Romagna. Nel novembre 2022 chiede conferma dell’assenza del limite distanziale, essendo in corso una trattativa per la cessione dell’attività. Il Comune riscontra che i locali si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili e avvia il procedimento. A seguito delle osservazioni della società, con atto del 26 maggio 2023 conferma la violazione e assegna sei mesi per la chiusura o la delocalizzazione.
La società impugna l’atto e gli atti presupposti, tra cui le delibere comunali di adozione del regolamento e di mappatura dei luoghi sensibili, deducendo violazione dei principi di proporzionalità e dell’affidamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e effetto espulsivo della disciplina. Propone anche domanda risarcitoria. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 6, comma 2-bis, della L.R. n. 5/2013 vieta l’esercizio di sale da gioco e sale scommesse a distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili, calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il regolamento comunale prevede espressamente che il divieto si applichi sia alle nuove aperture sia alle sale già in esercizio. La doglianza di non applicabilità alle attività preesistenti è quindi respinta.
Il richiamo all’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158/2012 è giudicato inconferente: la norma riguarda le pianificazioni di progressiva ricollocazione dei punti di raccolta e le concessioni bandite successivamente, e opera sul piano delle competenze dell’Agenzia delle dogane. L’art. 6, comma 2, della legge regionale richiama quella previsione solo quale limite alle pianificazioni urbanistiche comunali, confermando la piena applicazione del divieto distanziale.
Il difetto istruttorio è escluso: il Comune ha adottato l’atto sulla base degli accertamenti sulla distanza. La delibera di mappatura non risulta impugnata nei termini, con conseguente preclusione della contestazione in via derivata. La dedotta impossibilità di delocalizzare è generica e smentita dalla delibera di Giunta che attesta la sussistenza, benché ridotta, di aree idonee. Quanto all’affidamento, il Collegio rileva che solo dal 2019, con il recepimento regionale e comunale delle modalità applicative, l’amministrazione ha potuto avviare gli accertamenti sui punti di raccolta, ulteriormente rallentati dalla pandemia: nessun ritardo colpevole è ravvisabile.
Sul secondo motivo, il provvedimento indica l’ufficio che ha eseguito la misurazione e le modalità del calcolo. La georeferenziazione presuppone l’analisi del tecnico, che valuta il percorso più breve nel rispetto del regolamento comunale. L’approfondimento istruttorio depositato in giudizio, con sopralluogo e misurazione a rotella metrica, conferma il superamento del limite rispetto alla Chiesa di S. Giovanni Battista, individuata come luogo sensibile più vicino. La misurazione è giudicata scrupolosa e immune da vizi.
Il terzo motivo, relativo alla qualificazione della scuola materna come luogo sensibile, resta assorbito: il luogo sensibile determinante è la Chiesa. Il ricorso è infondato e respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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