Valutazione prove concorsuali e discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice (TAR Emilia-Romagna n. 543 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che ricorra un macroscopico errore logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. La perizia di parte e il parere pro veritate non sono contrapponibili al giudizio della commissione, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’organo valutatore. Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale e contiene in sé stesso la motivazione, tanto più quando sia articolato per singoli criteri e descrittori. L’eventuale difformità tra regioni della percentuale di ammessi non integra, di per sé, disparità di trattamento, dovendosi il confronto compiere nell’ambito della singola graduatoria locale.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso ordinario per l’accesso al profilo professionale di DSGA, bandito nel dicembre 2018. Superata la fase preselettiva, non superava le prove scritte svoltesi nel novembre 2019, riportando un punteggio complessivo di 16/30, inferiore alla soglia di 21/30 prevista dall’art. 13 del bando per l’accesso alla prova teorico-pratica.

Impugnava quindi l’elenco degli ammessi alla prova orale, la scheda di valutazione della propria prova scritta e gli atti conseguenti, deducendo eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento nella correzione, illegittimità delle griglie di valutazione, disparità tra regioni e contrasto della previsione del bando con le linee guida sulle procedure concorsuali. Con motivi aggiunti impugnava la graduatoria regionale e i decreti di assunzione. Respinte entrambe le istanze cautelari, la causa giungeva alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui le valutazioni delle commissioni giudicatrici, pur costituendo analisi di fatti, esprimono un’ampia discrezionalità finalizzata ad accertare l’idoneità tecnica dei candidati. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto al riscontro di evidenti errori di fatto, di un manifesto travisamento o di una abnormità logica, che non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione. La perizia di parte e il parere pro veritate non possono pertanto essere contrapposti al giudizio della commissione.

Quanto al primo motivo, la ricorrente si limita a proporre il proprio personale giudizio positivo sulla prova, sovrapponendolo a quello della commissione senza addurre concreti elementi di manifesta illogicità. Sulle modalità espressive del giudizio, il Tribunale osserva che il voto numerico, articolato per singoli criteri e descrittori della griglia, consente al candidato di comprendere le valutazioni relative agli elementi della prova, assolvendo l’obbligo motivazionale.

Il secondo motivo è disatteso sotto duplice profilo. Da un lato, l’eccessivo rigore lamentato si traduce ancora in un personale giudizio sull’operato della commissione; le procedure concorsuali, del resto, sono finalizzate al reclutamento dei concorrenti migliori in una valutazione comparativa. Dall’altro, la griglia di valutazione non presenta profili di illegittimità: la diversità dei parametri numerici tra i due criteri rientra nelle scelte discrezionali dell’amministrazione e non arreca alcun pregiudizio apprezzabile.

Il terzo motivo è infondato perché la diversa percentuale di ammessi tra regioni non integra di per sé disparità di trattamento: il perimetro del paritario trattamento va individuato nella singola graduatoria locale, non in ambito nazionale, come già affermato per la medesima procedura.

Il quarto motivo non è fondato. La previsione dell’art. 13 del bando, che subordina l’accesso alla prova teorico-pratica al raggiungimento di 21/30 nella prova scritta, non trova alcun divieto nelle linee guida invocate e risponde a un’evidente finalità di economia procedimentale. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *