Scatti ai fini T.F.S. per il personale delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 1308 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a tutto il personale delle forze di polizia, compreso quello ad ordinamento militare, e non ai soli appartenenti alla Polizia di Stato. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del Codice dell’ordinamento militare non determina la riviviscenza dell’originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, limitativa dell’istituto ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso; l’art. 1911, comma 3, C.O.M. ne conferma la perdurante vigenza. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza costituisce un onere che incide sulla sola decorrenza del collocamento a riposo, non un termine di decadenza. L’I.N.P.S. è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita e, quale debitore, è gravato dell’onere di allegare e provare la data di inizio del corso prescrizionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei carabinieri dall’1.06.1983 al 30.09.2020, ed è stato collocato in quiescenza al compimento dei 55 anni di età, dopo aver maturato oltre 35 anni di servizio. Contestando che nella determinazione del T.F.S. l’I.N.P.S. non abbia tenuto conto dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ha chiesto in via amministrativa la rideterminazione dell’importo dovuto.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR per l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo e per la condanna dell’Ente previdenziale. L’I.N.P.S. si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva, la mancata dimostrazione del rispetto del termine del 30 giugno e la prescrizione quinquennale del diritto; nel merito ha sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 6-bis fuori dal personale della Polizia di Stato e ha sollecitato la rimessione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando il principio per cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (C.G.A.R.S. n. 865 del 28 luglio 2022, con richiamo a Cons. Stato n. 1231 del 22 febbraio 2019 e Cons. Stato n. 6465 del 6 settembre 2010).
Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione e, trattandosi di eccezione in senso proprio, è onere dell’I.N.P.S. specificare la data di inizio del corso prescrizionale e darne prova (Cons. Stato n. 3807 del 26 aprile 2024; TAR Lazio n. 11406 del 5 settembre 2022). Nella specie l’Ente si è limitato a una formula generica, che non integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto; il ricorrente ha invece prodotto la nota di trasmissione del prospetto e la richiesta di rideterminazione, che costituisce valido atto interruttivo.
Nel merito il ricorso è accolto. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: i sei aumenti periodici previsti per i generali e i colonnelli della Guardia di finanza dall’art. 13 della legge n. 804/1973, poi per tutti gli ufficiali dall’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986, sono stati estesi ai sottufficiali dall’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, ma nei soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il C.O.M. ha abrogato le disposizioni che si erano succedute, e in particolare l’art. 11 della legge n. 231/1990: da ciò non deriva alcuna riviviscenza della formulazione originaria, dovendosi ritenere abrogato anche l’art. 1, comma 15-bis, citato.
Trova quindi applicazione l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che il comma 3 dell’art. 1911 C.O.M. dichiara espressamente ancora applicabile ai fini del trattamento di fine rapporto per tutte le forze di polizia. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e comprende, per il tramite dell’art. 16 della legge n. 121/1981, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.
Quanto al termine del 30 giugno, la sua inosservanza non produce effetti decadenziali: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, e una diversa lettura determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento. Il Collegio esclude pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dall’Ente. Accolto il ricorso, l’I.N.P.S. è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, con soli interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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