Limite di età concorso ufficiali tecnici e inottemperanza istruttoria della PA (TAR Lazio n. 15960 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fissazione di un limite massimo di età per l’accesso a un concorso militare è legittima solo se le funzioni effettivamente ed abitualmente esercitate richiedono capacità fisiche particolari e se il requisito persegue una finalità legittima in modo proporzionato. Il giudice amministrativo è tenuto a verificare tale presupposto sul concreto assetto del servizio, non sulla sola previsione astratta della norma. L’inottemperanza ingiustificata agli ordini istruttori disposti dalla pubblica amministrazione integra una condotta valutabile ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116, comma 2, c.p.c., potendo fondare l’ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente, ove non contrastanti con altri elementi degli atti. Ne consegue l’annullamento del provvedimento di esclusione fondato su un limite di età la cui illogicità resta dimostrata per effetto della mancata cooperazione istruttoria.

Il Fatto

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022 l’Arma dei Carabinieri indiceva un concorso per titoli ed esami per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico, con un posto riservato alla specialità investigazioni scientifiche — chimica. L’art. 2, comma 1, lettera a), punto 2, del bando fissava per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento il limite del trentaquattresimo anno di età, mentre il punto 1 della medesima disposizione elevava il limite a quarantacinque anni per i militari dell’Arma con cinque anni di servizio e qualifica non inferiore a «eccellente».

La ricorrente, sottotenente di complemento della riserva selezionata impiegata presso un reparto investigazioni scientifiche, presentava domanda e veniva esclusa per superamento del limite. Impugnava quindi il bando e l’esclusione, deducendo il carattere illogico e discriminatorio del requisito, e censurava poi con motivi aggiunti la graduatoria finale. Il Ministero della Difesa resisteva chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 8288 del 12 settembre 2023, che ha enucleato i criteri attuativi della sentenza della Corte di Giustizia del 17 novembre 2022, causa C-304/21. Da quella pronuncia discende un accertamento triplice: verificare le funzioni effettivamente esercitate in modo abituale, stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia requisito essenziale e determinante, quindi valutare la legittimità e la proporzionalità del limite, anche in rapporto alla piramide delle età.

Su questa base il TAR aveva disposto un articolato incombente istruttorio, chiedendo età media del personale, episodi documentati di impiego in funzioni richiedenti capacità fisiche e produzione del mansionario. L’ordine è rimasto inizialmente del tutto ineseguito ed è stato reiterato. La documentazione infine trasmessa si è limitata a illustrare il carattere operativo del ruolo e a produrre il profilo attitudinale degli ufficiali, senza i dati statistici, il mansionario e alcun episodio specifico.

Il Tribunale qualifica tale condotta come violazione dell’onere di cooperazione e applica l’art. 64, comma 4, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 116, comma 2, c.p.c.. L’ordine istruttorio è rivolto all’amministrazione in quanto autorità pubblica e non quale parte processuale, sicché la libertà nella strategia difensiva non esime dall’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti. Richiamando un indirizzo consolidato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2141 del 2005; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1206 del 2005; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2784 del 2001; Cons. Stato, Sez. V, n. 1900 del 2001), il Collegio desume dal contegno processuale argomenti di prova e ritiene provata la dedotta illogicità della limitazione di età per un profilo tecnico.

Il provvedimento di esclusione è quindi dichiarato illegittimo e annullato, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese di giudizio, liquidate in euro duemila oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione secondo la regola della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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