Limite massimo di sottoscrizioni invalicabile e nessuna riduzione d’ufficio delle firme eccedenti (Cons. Stato n. 3585 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo di sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste di candidati è cogente e invalicabile. La Commissione elettorale non dispone di alcun potere di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni eccedenti, né di valutazione caso per caso dell’esiguità dello scostamento o dell’assenza di offensività concreta. Il diverso potere di riduzione previsto dall’art. 33, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 570/1960 riguarda esclusivamente il numero dei candidati, non le firme. Riconoscere all’ufficio o al giudice un apprezzamento discrezionale sul numero massimo di firme integra la norma in modo inammissibile e introduce incertezza incompatibile con la linearità e la puntuale scansione degli adempimenti del procedimento elettorale.

Il Fatto

Il rappresentante e presentatore di una lista civica, insieme a un candidato ed elettore della stessa, ha impugnato la sentenza con cui il TAR Calabria aveva respinto il ricorso contro il verbale di ricusazione della lista. La Commissione elettorale circondariale aveva accertato 728 sottoscrizioni regolari, a fronte del limite massimo di 700 previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 81/1993 per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti. Il successivo verbale aveva confermato la ricusazione.

Gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di primo grado avesse applicato in modo meccanico la sanzione espulsiva, senza bilanciamento con il favor partecipationis e senza considerare l’esiguità dello scostamento, pari a sole 28 firme. Hanno inoltre dedotto l’esistenza di un preteso potere di riduzione d’ufficio delle firme eccedenti e la rilevanza di un’istanza di stralcio volontaria delle sottoscrizioni asseritamente illeggibili. Il Ministero dell’interno e la Prefettura hanno concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha confermato la lettura del primo giudice. La previsione di un limite minimo e di un limite massimo di sottoscrizioni assicura alla lista un grado minimo di rappresentatività ed evita l’aggravamento dell’attività di riscontro, le concentrazioni massive di sottoscrittori a danno di altre liste, l’anticipazione indiretta del risultato elettorale e ogni pressione sull’elettorato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 83 del 1992 e l’ordinanza n. 407 del 1999, ha escluso che si possa valutare in concreto la rilevanza delle sottoscrizioni in eccesso, perché una simile ponderazione richiederebbe criteri oggettivi riservati alla discrezionalità del legislatore. Il Collegio ha richiamato anche la recente Cons. Stato, V, n. 8651 del 2025.

Il punto centrale è processuale e sostanziale insieme. Ammettere un apprezzamento caso per caso sullo scarto di firme consentito determinerebbe un’inammissibile integrazione della norma, di contenuto indeterminato e foriera di contenzioso. Le forme del procedimento elettorale hanno natura sostanziale e impongono a tutti i partecipanti la massima diligenza, a garanzia della parità di condizioni.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha distinto i compiti della Commissione. Ai sensi della lettera a) dell’art. 33, la Commissione verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori ed elimina quelle che non lo sono. Ai sensi della lettera e), riduce le liste con numero di candidati superiore al massimo, cancellando gli ultimi nomi. Solo in quest’ultimo caso opera un meccanismo di riduzione, secondo un criterio normativamente prescritto. L’ufficio elettorale non poteva quindi escludere o ridurre le firme ex officio, compiendo un’opinabile scelta su quali sottoscrizioni espungere e sostituendosi ai delegati.

Il terzo motivo è stato respinto sul piano probatorio e su quello funzionale. La ricevuta rilasciata dal segretario comunale ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960 non menziona alcuna istanza di stralcio e fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale. Nel merito, l’istanza mirava a neutralizzare sottoscrizioni già autenticate, in violazione del principio di simmetria e del contrarius actus, provenendo da un terzo diverso dall’elettore. L’appello è stato respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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