D.A.SPO. difforme dal principio di proporzionalità e rimesso all’Amministrazione (TAR Calabria n. 333 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare avverso un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, il giudice amministrativo, ove ravvisi profili di possibile illegittimità, può accogliere la domanda in forma di remand, disponendo che l’Amministrazione riesamini il provvedimento impugnato. Il riesame deve essere effettuato alla luce di una duplice verifica: la sussistenza effettiva dei presupposti di legge per l’adozione della misura e la proporzionalità della durata della stessa ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, senza che ciò comporti una pronuncia definitiva sul merito della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente, un soggetto identificato dal giudice, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Vibo Valentia aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (il c.d. DASPO) per la durata di anni due. Il provvedimento, datato 7.5.2026 e notificato il successivo 15.5.2026, è stato contestato unitamente agli atti presupposti, con richiesta di annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Avverso tale determinazione, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR Calabria, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’esecuzione del provvedimento. Si sono costituite in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Vibo Valentia, resistendo all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, con i limiti propri della sommaria cognizione della fase cautelare, ha ritenuto che l’istanza potesse trovare accoglimento. Il Collegio ha tuttavia optato per una formula decisoria atipica, disponendo il riesame del provvedimento da parte dell’Amministrazione resistente, piuttosto che la semplice sospensione in attesa della decisione di merito.
Il giudice ha condizionato l’esito favorevole al riesame a una verifica duplice e specifica. Da un lato, l’Amministrazione dovrà valutare la sussistenza effettiva dei presupposti di legge che giustificano l’adozione del DASPO; dall’altro, dovrà rivalutare la proporzionalità della durata della misura, parametro che trova il suo fondamento normativo nell’art. 6 della legge n. 401/1989.
La scelta del remand si inserisce nella logica della collaborazione tra giudice e amministrazione, laddove il primo, pur non escludendo la legittimità astratta del provvedimento, rilevi profili di criticità che richiedono un nuovo esercizio del potere amministrativo. La decisione non anticipa l’esito del giudizio di merito, la cui udienza pubblica è stata fissata all’11 novembre 2026, ma mira a sollecitare una riconsiderazione della questione alla luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare, considerata la peculiarità della vicenda, e ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità.
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Nota della Redazione
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