Limiti dimensionali esercizi alimentari sito UNESCO e ragionevolezza regolamento comunale (Cons. Stato n. 2222 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità la previsione regolamentare comunale che impone, per l’apertura e per il trasferimento degli esercizi di vicinato del settore alimentare nel sito UNESCO, una superficie di vendita non inferiore a 100 mq su unico livello. Il giudizio di congruità del mezzo rispetto al fine — elevare la qualità dell’offerta e tutelare l’ambiente urbano e il patrimonio storico-artistico — non richiede una diversificazione del parametro dimensionale per categorie merceologiche, poiché il d.lgs. n. 114/1998 distingue solo tra settore alimentare e non alimentare. L’amministrazione non incorre in difetto di istruttoria ove la misura sia individuata come valore intermedio rispetto al limite massimo normativo e sia correlata alle esigenze di fruibilità degli spazi e di contenimento degli assembramenti. La scelta resta espressione di discrezionalità non arbitraria, coerente con i motivi imperativi di interesse generale ammessi dalla direttiva 2006/123/CE.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un esercizio di vicinato alimentare, presentava una S.C.I.A. per il trasferimento della sede all’interno del sito UNESCO di Roma. Roma Capitale dichiarava l’inefficacia della segnalazione, applicando le prescrizioni della D.A.C. n. 109/2023, che subordina l’apertura e il trasferimento degli esercizi alimentari al requisito di una superficie di vendita di almeno 100 mq su unico livello.

La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, censurando in via derivata le citate disposizioni regolamentari per irragionevolezza, eccesso di potere e difetto di istruttoria. Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le norme nella parte relativa al requisito della metratura e il conseguente provvedimento di inefficacia. Roma Capitale proponeva appello avverso tale statuizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’appellante non contesta la legittimità del proprio potere di conformare la disciplina del commercio, ma solo il giudizio di irragionevolezza e di difetto di istruttoria espresso dal primo giudice. Il punto di caduta della sentenza impugnata è la ritenuta arbitrarietà dell’identico parametro dimensionale applicato a tipologie di esercizi tra loro diverse.

Richiamando la propria sentenza n. 112 del 2026, il Consiglio di Stato precisa che il principio di ragionevolezza opera come canone di congruità del mezzo rispetto al fine, secondo una ponderazione dei mezzi prescelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare, come affermato dalla Corte cost. n. 1130 del 1988. Su questa base, verifica se il limite dei 100 mq sia coerente con la ratio del regolamento.

La risposta è positiva. Lo scopo di elevare la qualità dell’offerta nel cuore del sito UNESCO, evitando il moltiplicarsi di attività di scarso pregio in zone di eccezionale rilievo storico e culturale, è stato riconosciuto ragionevole dallo stesso TAR. Il parametro unico, lungi dal discriminare, evita il rischio opposto di una disparità di trattamento tra operatori, in linea con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con il buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Il dedotto difetto di istruttoria non sussiste. La misura è stata individuata come valore intermedio rispetto ai 250 mq di superficie massima degli esercizi di vicinato, in relazione all’art. 5 del Reg. D.A.C. n. 109/2023 e all’art. 17, comma 8, D.A.C. n. 44/2021. Le relazioni del Dipartimento Sviluppo Economico ne illustrano la funzione: garantire, al netto degli arredi, un’adeguata fruibilità degli spazi e contenere gli assembramenti esterni in aree congestionate dai flussi turistici. Il Collegio osserva che anche una pescheria o una macelleria potrebbero necessitare di spazi ampi, e che il d.lgs. n. 114/1998 non consente distinzioni per categorie merceologiche.

Infine, la previsione è coerente con la direttiva Bolkestein, che ammette restrizioni all’accesso all’attività ove giustificate da motivi imperativi di interesse generale, tra cui la tutela dell’ambiente urbano e la conservazione del patrimonio storico e artistico, come già affermato dalla sentenza n. 5157 del 2018. La D.A.C. n. 109/2023 attua i poteri riconosciuti agli enti locali dall’art. 31 del d.l. n. 201/2011 e dalla L.R. Lazio n. 22/2019. L’appello è pertanto accolto e il ricorso introduttivo respinto, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *