Condono edilizio in area vincolata: sanabili solo gli abusi minori conformi (Cons. Stato n. 2221 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio disciplinato dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003, le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico e idrogeologico sono suscettibili di sanatoria solo se rientrano tra gli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e sempre che siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, oltre che assistite dal previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato restano insanabili, a prescindere dalla conformità urbanistica e dalla natura relativa del vincolo. Il giudizio amministrativo ha ad oggetto la legittimità del provvedimento e non la condotta dei funzionari, che può essere fatta valere in altre sedi. È inammissibile il motivo che investa esclusivamente il comportamento del responsabile del procedimento.

Il Fatto

Nel 2004 l’appellante presentava al Comune due distinte istanze di condono edilizio, ai sensi del D.L. n. 269/2003 e della legge regionale n. 23/2004, per una veranda chiusa e per un manufatto in legno adibito a ripostiglio. Ritenendo complete le pratiche e acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti, invitava l’amministrazione alla conclusione dei procedimenti.

Nel 2018 proponeva ricorso al TAR Marche per denunciare l’inerzia del Comune. Nelle more, l’amministrazione definiva entrambe le pratiche con due provvedimenti di diniego del 16 febbraio 2018, previa delibera consiliare. L’originario ricorrente li impugnava con motivi aggiunti. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso e respingeva i motivi aggiunti; l’interessato proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che non risulta impugnata la statuizione con cui il primo giudice ha escluso la inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto della distinzione tra esposizione dei fatti e motivi specifici richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. amm. L’appello non censura tale rilievo e ne resta travolto.

Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato osserva che esso non investe alcun profilo di legittimità dei provvedimenti impugnati, ma si concentra sulla condotta asseritamente illecita della responsabile del servizio. La prospettazione è inammissibile: il giudizio amministrativo verifica la legittimità dell’atto e non i comportamenti dei singoli funzionari, azionabili, ricorrendone i presupposti, in altre sedi.

Anche il secondo motivo è infondato. Le due costruzioni ricadono in area vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.M. n. 431/1995, oltre che in zona soggetta a vincolo idrogeologico ex R.D.L. n. 3267/1923. Gli abusi determinano aumento di volume e di superficie utile in zona agricola, profilo non contestato specificamente dall’appellante.

Il Collegio richiama l’art. 32, comma 26, lett. a) e l’art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. In area vincolata sono sanabili solo le opere minori conformi agli strumenti urbanistici, previo parere dell’autorità preposta; gli abusi maggiori restano insanabili anche se il vincolo comporta inedificabilità relativa e gli interventi sono urbanisticamente conformi. Il principio è confermato da Cons. St. n. 1664 del 2016, Cons. St. n. 735 del 2016, Cons. St. n. 2518 del 2015 e, in sede penale, da Cass. n. 40676 del 2016.

Il TAR aveva inoltre evidenziato che il nulla osta provinciale era stato reso con riserva di rideterminazione, essendo la legge regionale n. 11/2008 poi dichiarata illegittima dalla Corte cost. n. 290 del 2009. Le pratiche, inoltre, non erano complete entro il termine triennale della legge regionale n. 23/2004. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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