Appello amministrativo inammissibile se non ripropone i motivi di primo grado (Cons. Stato n. 2217 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto dalla parte originaria ricorrente avverso una sentenza di primo grado è inammissibile, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., quando non riproponga in modo autonomamente percepibile i motivi di merito non esaminati dal TAR, dovendo la parte enucleare contenutisticamente le censure affinché il loro portato argomentativo risulti ricavabile dagli atti del giudizio senza compulsare il fascicolo di prime cure. Qualora l’appello ometta di riproporre una censura avverso una delle ragioni giustificatrici del provvedimento impugnato, tale motivazione diviene inoppugnabile e la decisione dell’appello risulta priva di interesse. Il principio di autosufficienza dell’atto di impugnazione impone che la specifica riproposizione non sia desumibile per relationem dalla lettura del ricorso introduttivo.

Il Fatto

L’Ater della Provincia di Viterbo ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6016/2024, che aveva respinto il ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale con cui il Comune di Viterbo aveva dichiarato la nullità, ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241/1990, di una precedente determinazione recante il riconoscimento in favore dell’Ater di un rimborso di euro 444.860,76.

La vicenda trae origine da una convenzione preliminare risalente al 1978, con cui il Comune si era impegnato a concedere allo IACP il diritto di superficie su un’area destinata all’edilizia economica e popolare, subordinando la costituzione del diritto alla stipula di una convenzione definitiva, mai avvenuta per lungo tempo. Con il ricorso di primo grado l’Ater aveva impugnato anche la deliberazione di Giunta e la nota comunale di disponibilità alla rinnovazione della convenzione, chiedendo altresì l’accertamento dell’obbligo del Comune di avviare il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. n. 267/2000.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, per ragioni di economia processuale, ha accantonato l’esame delle quattro eccezioni pregiudiziali opposte dal Comune ed è passato direttamente al profilo di inammissibilità rilevato in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., previo avviso alle parti.

La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza dell’atto di impugnazione: l’appello che non contiene i fatti costitutivi della domanda dedotta in primo grado è inammissibile, poiché la parte che impugna una sentenza ha l’onere di riproporre, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., i motivi di merito non esaminati dal TAR. La riproposizione richiede la precisa enucleazione contenutistica della censura, non essendo sufficiente che il suo portato argomentativo sia ricavabile compulsando il fascicolo di prime cure, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 6908 del 2019.

Nel caso concreto l’appello non ha riproposto il terzo motivo di ricorso, con cui era stata impugnata la ragione giustificatrice relativa al maturare della prescrizione della pretesa creditoria. Tale motivazione del provvedimento è pertanto divenuta inoppugnabile, rendendo priva di interesse la decisione dell’appello. Analogamente, pur raccordandosi al primo motivo, l’appello non ne ha riproposto compiutamente la censura relativa all’insussistenza del difetto assoluto di attribuzione, ricavabile dal Collegio solo attraverso la lettura del ricorso di primo grado: ulteriore profilo di inammissibilità.

In via subordinata, la Corte ha comunque ritenuto l’appello infondato. La censura dell’Ater muoveva dall’assunto che il corrispettivo dovuto fosse parametrato all’originaria area di 6.365 mq, con conseguente diritto al conguaglio a fronte della retrocessione al Comune. La clausola convenzionale, tuttavia, individua il corrispettivo nella quota parte del costo globale delle opere di urbanizzazione e pone il prezzo dell’espropriazione a carico del concessionario senza alcun raccordo con l’estensione dell’area concessa in diritto di superficie. La mera menzione della delibera del 1975 non è indicativa della volontà sostenuta dall’appellante.

L’appello è stato quindi dichiarato inammissibile e comunque infondato, con condanna dell’Ater alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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