Acquisizione al patrimonio comunale e natura vincolata dell’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 1416 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale emesso a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura meramente dichiarativa e automatica, costituendo l’ultimo atto di una sequenza procedimentale doverosa e strettamente vincolata. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non radica alcun legittimo affidamento in capo all’interessato e non impone all’amministrazione uno specifico onere di motivazione, giacché il tempo rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza è atto endoprocedimentale di natura ricognitiva, inidoneo a produrre effetti lesivi, e la sua mancata previa notifica non vizia gli atti successivi. Il vincolo cimiteriale integra una inedificabilità ex lege a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato nel 1995 domanda di sanatoria edilizia, ai sensi della legge n. 724/1994, per un locale realizzato senza titolo e destinato ad attività artigianali legate alla pesca, insistente su area qualificata dal P.R.G. come ampliamento ospedaliero e zona di rispetto cimiteriale. Il Comune, ravvisata la necessità di un recupero dell’area interessata da diffusi fenomeni di abusivismo, sospese le domande pendenti e invitò l’interessato a presentare una proposta di piano di recupero, senza ottenere riscontro.
Esperita la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’amministrazione negò la sanatoria e ingiunse la demolizione con ordinanza mai impugnata. Accertata nel 2020 la perdurante inottemperanza, il Comune dispose l’acquisizione al patrimonio comunale con contestuale sanzione pecuniaria. Il ricorrente ha impugnato tale determinazione, deducendo l’incertezza sull’iter logico seguito e la violazione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo rilevando che l’abuso edilizio è illecito amministrativo i cui effetti si protraggono fino alla rimozione delle opere, con conseguente permanenza del potere-dovere dell’amministrazione di contrastare la situazione di non conformità. Tutti gli atti adottati per sanzionare l’illecito e ripristinare la legalità sono dovuti e a carattere vincolato. Il tempo trascorso non genera affidamento né onere motivazionale, giacché il decorso temporale rafforza il carattere abusivo dell’intervento, come affermato da TAR Lazio n. 7735 del 2025, TAR Campania n. 1787 del 2024 e Cons. Stato n. 1386 del 2017.
Quanto al secondo motivo, il TAR esclude che la mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza abbia efficacia viziante. Si tratta di atto endoprocedimentale di natura ricognitiva, che rappresenta con fede privilegiata la realtà esistente in un dato momento, senza incidere sulla sfera giuridica del privato, incisa solo dall’ordinanza conclusiva (così TAR Sicilia n. 595 del 2025). Il provvedimento di acquisizione è comunque vincolato rispetto all’ordine non eseguito, sicché opera l’art. 21-octies della legge n. 241/1990: non è annullabile l’atto che, per la natura vincolata, non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti, divenuti definitivi, e comunque infondato. L’amministrazione si era limitata a sondare la percorribilità del piano di recupero, sollecitando invano la collaborazione dell’interessato, il quale manifestò disinteresse. Il Collegio richiama i propri precedenti (sentenze n. 1293 del 2023 e n. 669 del 2023) e Cons. Stato n. 2417 del 2018, che hanno escluso la configurabilità di un affidamento equivalente a quello ingenerato da un titolo abilitativo.
Il vincolo cimiteriale, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato, determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, non suscettibile di deroghe di fatto e indipendente dal recepimento in strumenti urbanistici. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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