La quiescenza del docente universitario e la giurisdizione ordinaria per le ferie (TAR Puglia n. 996 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla retribuzione dei giorni di ferie non fruiti, avanzata da un professore universitario che ha svolto attività assistenziale presso un’Azienda Ospedaliero-Universitaria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. L’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999 distingue il rapporto di lavoro del docente con l’Università da quello instaurato con l’Azienda sanitaria, disponendo che per l’esercizio dell’attività assistenziale si applicano le norme del personale del Servizio sanitario nazionale. La qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo con l’Azienda, determinando l’operatività del principio generale che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende del SSN. Il tema delle ferie incide sull’organizzazione dell’attività assistenziale e rientra nella competenza dell’Azienda sanitaria.
Il Fatto
Un docente di medicina in quiescenza dal 1° ottobre 2010 dell’Università degli Studi di Bari agiva davanti al TAR Puglia per l’accertamento del diritto alla retribuzione dei giorni di ferie non fruiti nei dieci anni antecedenti la cessazione dal servizio. Il ricorrente chiedeva la condanna dell’Ateneo al pagamento degli emolumenti e l’annullamento di un atto del Direttore Generale dell’Università, ritenuto ostativo al riconoscimento del diritto.
L’Università si costituiva eccependo in limine il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, nonché l’inammissibilità del ricorso per omessa evocazione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’infondatezza delle domande nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio avanzata dal ricorrente e l’eccezione di nullità della memoria difensiva avversaria, ritenendo rituale e tempestiva l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ateneo con memoria ex art. 73 cod. proc. amm., atteso che il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio sino alla decisione.
Il Collegio ha richiamato l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, che distingue il rapporto di lavoro del professore universitario con l’Università da quello instaurato con l’Azienda sanitaria, disponendo che per l’attività assistenziale si applicano le norme del personale del Servizio sanitario nazionale. Ha quindi ricordato il costante orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui, quando la parte datoriale si identifichi nell’Azienda sanitaria, opera il principio di cui all’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che riserva al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende del SSN.
Il TAR ha rilevato che il ricorrente aveva assunto funzioni assistenziali presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, configurandosi quest’ultima come datore di lavoro sostanziale, mentre l’Università rivestiva il ruolo di datore di lavoro meramente formale. La questione delle ferie, incidendo sull’organizzazione dell’attività assistenziale, riguarda esclusivamente il rapporto con l’Azienda sanitaria.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario competente per territorio dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge e con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.