Ottemperanza alle spese di lite e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 1088 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. a) cod. proc. amm. è esperibile anche quando la sentenza passata in giudicato del giudice amministrativo contenga esclusivamente statuizioni di condanna al pagamento delle spese di lite, costituendo tali statuizioni titolo esecutivo autonomamente azionabile. Accertato il mancato pagamento e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice ordina all’ente pubblico l’integrale esecuzione nel termine assegnato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. non va riconosciuta quando la nomina del commissario sia già disposta a fronteggiare l’eventuale inadempimento, salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione del debitore.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore antistatario delle proprie spettanze, agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui questa Sezione, accogliendo il ricorso, aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La pronuncia, notificata all’ente il 27 marzo 2025 e munita di attestazione del passaggio in giudicato, era rimasta ineseguita quanto alla liquidazione delle spese. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta, la condanna del Comune al pagamento di una penalità di mora e la refusione delle spese del giudizio. L’ente, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. La sentenza ottemperanda è esecutiva e passata in giudicato; è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Nessun dubbio sussiste, ad avviso del Tribunale, sulla ricomprensione di una sentenza del giudice amministrativo fra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. a) cod. proc. amm..
Nel merito il ricorso è fondato. Il Comune non ha offerto alcuna prova del pagamento dell’importo liquidato in favore del professionista ricorrente dal titolo azionato. L’accertamento dell’inadempimento si fonda dunque sulla mancata dimostrazione dell’esecuzione, secondo il criterio dell’onere probante gravante sull’amministrazione debitrice.
Il Tribunale ordina pertanto al Comune di dare integrale esecuzione alla sentenza, attraverso il pagamento delle somme nella misura e secondo le modalità stabilite dal titolo esecutivo. A tali importi si aggiungono le ulteriori spese funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di richiesta delle copie ad uso notifica e quelle della relativa notifica. Il pagamento deve avvenire nel termine ultimativo di quarantacinque giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
A fronte dell’eventualità di un perdurante inadempimento, il Collegio accoglie la richiesta di nomina del commissario ad acta fin d’ora, nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o altro funzionario da lui delegato, con compenso a carico del Comune liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine assegnato all’ente e provvedere nell’ulteriore termine di quarantacinque giorni.
La domanda di penalità di mora va invece respinta. Il Collegio, considerata la contestuale nomina del commissario proprio per fronteggiare l’eventualità dell’inadempimento, non ravvisa allo stato i presupposti per il riconoscimento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.. Resta salva la possibilità di una diversa valutazione, su apposita nuova istanza, nel caso di mancata collaborazione del Comune debitore all’attività del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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