Limiti distanziometrici alle sale gioco e insussistenza dell’effetto espulsivo (TAR Emilia-Romagna n. 239 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale e i regolamenti comunali che impongono un limite distanziometrico di 500 metri tra sale gioco e scommesse e luoghi sensibili sono legittimi e perseguono finalità di tutela della salute nel contrasto alla ludopatia, non finalità di governo del territorio. Le relative prescrizioni non hanno efficacia retroattiva e non incidono sulle autorizzazioni in essere, ma queste ultime non giustificano una deroga permanente alla misura distanziometrica. Il c.d. effetto espulsivo non si presume: va accertato in concreto, verificando se la delocalizzazione delle attività esistenti resti possibile nel territorio comunale in termini quantitativi e sotto il profilo urbanistico-edilizio. Esso è escluso quando una porzione significativa del territorio consente l’insediamento dell’attività, anche detraendo le aree rurali.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva due sale gioco e scommesse nel Comune di Imola, in via San Vitale e in via Odofredo II, in forza di titoli abilitativi rilasciati e di rapporti con concessionari dello Stato. Con deliberazione consiliare n. 178 del 14 dicembre 2017 il Comune approvava il regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto della ludopatia; con deliberazione di Giunta n. 266 del 15 dicembre 2017 approvava la mappatura dei luoghi sensibili in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 831/2017.

Con due provvedimenti del febbraio 2018 il SUAP comunale intimava alla società la chiusura delle sale entro il 21 luglio 2018, perché ubicate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili mappati. La società impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna il regolamento, la mappatura, i provvedimenti di chiusura e la delibera regionale n. 831/2017, deducendo l’invalidità derivata, la violazione del regime del c.d. doppio binario urbanistico, il difetto di partecipazione, l’effetto espulsivo e plurimi profili di illegittimità costituzionale. Il Collegio disponeva verificazione ex art. 66 c.p.a. per accertare la possibilità concreta di delocalizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ribadisce l’infondatezza delle censure già respinte con la sentenza della Sezione n. 200/2023, relative alla delibera regionale n. 831/2017 e ai profili di illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 48 L.R. n. 5/2013. La disciplina regionale e i regolamenti comunali operano in coerenza con la normativa nazionale di settore, segnatamente il d.lgs. n. 158/2012, e perseguono finalità di tutela della salute. Sono quindi inconferenti le censure che attribuiscono a tale disciplina natura di governo del territorio e le confrontano con il regime edilizio-urbanistico.

Quanto alla dedotta retroattività, il Collegio conferma che le prescrizioni si applicano dall’entrata in vigore della legge e non mirano all’immediata cessazione delle attività. Il procedimento contempla la delocalizzazione con una tempistica definita, prorogabile ai sensi della delibera di Giunta n. 68/2019. La pregressa autorizzazione non giustifica una deroga permanente, che determinerebbe una distorsione della concorrenza. La lesione del legittimo affidamento è esclusa anche in ragione delle limitazioni derivanti dal titolo del Questore ex art. 88 t.u.l.p.s.

Il Tribunale richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 17 del 2 gennaio 2024, che distingue la valutazione di proporzionalità tra nuove installazioni e attività esistenti e impone un accertamento in concreto dell’effetto espulsivo, non precluso dalla mera disponibilità di una minima area idonea. Applicando tale criterio, e sulla scorta della verificazione disposta, il Collegio rileva che nel Comune di Imola la superficie disponibile per la delocalizzazione dell’attività, con riferimento alla destinazione ammissibile e al buffer di 500 metri, è pari a circa il 24,6% del territorio, e resta al 18,3% anche detraendo le aree rurali.

L’accertamento del verificatore non è scalfito dalle osservazioni della consulenza di parte, in gran parte riproduttive della perizia originaria. La porzione di territorio disponibile, ubicata nella zona nord della città e priva di luoghi sensibili censiti, non costituisce una piccola porzione e consente l’insediamento dell’attività. L’effetto espulsivo va pertanto escluso e il ricorso, unitamente alle censure sul quarto motivo relative alla mappatura e alle misurazioni, è respinto. Le spese di lite sono compensate, con condanna della ricorrente alle spese del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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