La commissione non può introdurre limiti di durata semestrale ai titoli valutabili (TAR Sardegna n. 609 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una procedura comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari non può restringere i titoli valutabili a quelli di durata almeno semestrale, quando tale limitazione non trovi fondamento nella legge, nel bando, nel regolamento di ateneo o nel decreto ministeriale sui parametri di valutazione. L’introduzione ex post di una simile restrizione è illegittima, perché esclude dalla valutazione titoli pertinenti e ammissibili, già presentati dai candidati e assistiti da un punteggio per legge. È parimenti illegittima, per difetto di motivazione, l’attribuzione plurima di punteggio a un medesimo titolo, in relazione a distinti criteri di valutazione, senza che ne siano indicate le ragioni. Resta invece insindacabile nel merito la valutazione tecnico-discrezionale delle pubblicazioni, se articolata per sotto-criteri e sorretta da giudizi analitici dei commissari.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato a una procedura comparativa bandita da un’Università per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nel settore SECS-P/08, classificandosi seconda con 66,78 punti, alle spalle del controinteressato, primo con 67,02 punti. La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della commissione e gli atti di chiamata, chiedendo in via principale l’annullamento dei punteggi e la dichiarazione del proprio diritto alla proclamazione, in via subordinata l’annullamento integrale della selezione.
Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la commissione non avesse esplicitato i punti attribuiti per ciascun titolo. L’Ateneo ha resistito, dando atto della correzione materiale del punteggio del vincitore e sostenendo la correttezza dell’operato della commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che, dopo la correzione del decreto di approvazione degli atti, con la rettifica del punteggio del controinteressato, non residua interesse allo scrutinio della censura sull’errore di trascrizione, sulla quale la ricorrente non ha più insistito.
È invece fondata la censura sulla limitazione dei titoli valutabili. Nel verbale preliminare la commissione, nel definire i parametri di valutazione, aveva ristretto i titoli a quelli di durata almeno semestrale. Per il TAR l’espressione ha significato lessicale inequivoco e non ammette interpretazione: solo gli incarichi di tale durata possono ottenere punteggio. La ricorrente ha dedotto di non avere ottenuto punti per sei titoli di durata inferiore e l’Amministrazione non ha provato il contrario. La limitazione contrasta con l’art. 7 del bando, che rinvia ai criteri dipartimentali e agli artt. 74-77 del Regolamento di Ateneo, nessuno dei quali fissa una durata minima. Nemmeno la legge n. 240/2010 o il D.M. n. 243/2011 contemplano simile restrizione; anzi l’art. 24, comma 2, lett. c) della legge n. 240/2010 prevede senza condizioni l’attribuzione di un punteggio ai titoli. Non è consentito introdurre ex post, senza motivazione, limitazioni che escludano titoli pertinenti e ammissibili (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5626/2014).
È infondata la censura sulla valutazione delle pubblicazioni: il verbale finale e gli allegati attestano un esame per sotto-criteri, con giudizi analitici individuali e collegiali, frutto di valutazioni tecnico-discrezionali non affette da illogicità, travisamento o difetto di motivazione.
È invece fondata la censura sui punteggi degli altri titoli. Il TAR esclude anzitutto il falso nelle dichiarazioni del controinteressato: la qualificazione dei titoli spetta all’Amministrazione. Nel merito, non è ragionevole l’attribuzione plurima di punteggio, senza adeguata motivazione, alle medesime esperienze in relazione a distinti criteri: così per il progetto europeo, per i due incarichi di insegnamento in “Management dei Beni culturali”, per il contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, per la borsa di ricerca e per il periodo di visiting all’estero.
È infondata la censura sulla coerenza dei titoli con il settore disciplinare, poiché le attività del controinteressato afferiscono al management e al marketing delle imprese e del territorio, secondo la declaratoria del settore. Il ricorso incidentale è respinto nel merito, essendo i punteggi analiticamente esposti nell’allegato al verbale. Gli atti sono annullati in parte qua, con obbligo di nuova commissione e nuova valutazione entro novanta giorni.
Nota della Redazione
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