Liquidazione coatta del consorzio: improcedibile l’ottemperanza (TAR Calabria n. 1759 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto nei confronti di un consorzio di bonifica sottoposto a liquidazione coatta amministrativa è improcedibile. Gli artt. 200, 201 e 51 L.F. inibiscono l’avvio e la prosecuzione delle procedure esecutive nei confronti degli enti posti in stato di liquidazione coatta amministrativa a partire dalla data del provvedimento che la dispone. L’improcedibilità sopravvenuta opera quando la deliberazione di liquidazione sia intervenuta dopo la notifica e il deposito del ricorso. La tutela del creditore si realizza mediante l’ammissione del credito alla massa passiva, non attraverso l’azione di ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione di due titoli giudiziari emessi dal Tribunale di Cosenza nei confronti del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati: una sentenza del 2006, che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo riconoscendo in loro favore una somma rilevante, e un decreto ingiuntivo del 2007 per un importo minore. I ricorrenti hanno lamentato l’inadempimento del consorzio debitore e hanno chiesto la nomina di un Commissario ad acta e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a titolo di astreinte.
Si sono costituiti i tre consorzi di bonifica integrali subentrati al consorzio originario e la Regione Calabria, eccependo la carenza di legittimazione passiva, l’assenza di successione nei rapporti del consorzio soppresso e la prescrizione del credito. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 il difensore dei ricorrenti ha rinunciato alla domanda relativa al decreto ingiuntivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di improcedibilità e ha sollecitato il contraddittorio sul punto con un’ordinanza collegiale. La questione riguarda la pendenza della liquidazione coatta amministrativa del consorzio debitore, già dichiarata con deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2022.
Secondo la Sezione, gli artt. 200, 201 e 51 L.F. inibiscono l’avvio o la prosecuzione delle procedure esecutive nei confronti degli enti posti in stato di liquidazione coatta amministrativa. La deliberazione regionale è intervenuta in data successiva alla notifica e al deposito del ricorso. Da ciò deriva l’improcedibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia TAR Calabria, CZ, Sez. II, 14.2.23, n. 231, resa in analoga fattispecie avente ad oggetto lo stesso consorzio originario. Il percorso argomentativo non si sofferma sulle eccezioni di merito dei consorzi costituiti, poiché la causa ostativa all’esame nel merito assorbe ogni ulteriore questione.
La rinuncia alla domanda relativa al decreto ingiuntivo restringe il contenzioso alla sola ottemperanza della sentenza. Anche rispetto a tale residua domanda, tuttavia, opera il divieto di prosecuzione dell’esecuzione. Il Tribunale non ha quindi esaminato né la successione tra consorzi né la prescrizione, risultando la improcedibilità ragione assorbente.
Le spese sono state compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle difficoltà nell’individuazione dei soggetti legittimati passivi. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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