Stabilizzazione Covid prevale su mobilità volontaria dopo annullamento in autotutela (TAR Molise n. 210 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, come l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato. La pronuncia che la dichiara è decisione di merito, accerta la pretesa dedotta e, in quanto tale, è suscettibile di autorità di cosa giudicata sostanziale e di esecuzione in sede di ottemperanza. La scelta discrezionale tra mobilità volontaria e stabilizzazione dei precari attiene all’esercizio del potere organizzatorio e integra una situazione di interesse legittimo, devoluta al giudice amministrativo. Il regolamento aziendale che impone l’espletamento unitario delle procedure conferisce priorità logico-giuridica alla stabilizzazione. Le spese seguono la soccombenza virtuale.

Il Fatto

Due dirigenti veterinari impugnavano la deliberazione con cui l’azienda sanitaria regionale aveva indetto una procedura di mobilità volontaria dall’esterno per sei posti di dirigente veterinario area B e tre di area C, contestando l’avvio della selezione in assenza, o almeno senza contestuale indizione, della procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021 nel testo novellato dal d.l. n. 198/2022.

Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 120/2023 e analoga misura veniva confermata in appello cautelare dal Consiglio di Stato. A seguito di tali pronunce l’Azienda annullava con delibera n. 1055 del 20 dicembre 2023 la procedura di mobilità e indiceva la stabilizzazione con delibera n. 7 del 3 gennaio 2024, cui i ricorrenti partecipavano. La difesa dell’Azienda chiedeva quindi dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni della resistente. La tempestività del ricorso è confermata: la notifica per PEC del 27 ottobre 2023 è tempestiva sia ancorando il dies a quo alla pubblicazione sul sito istituzionale, avvenuta il 28 luglio 2023, sia avendo riguardo all’ultimo giorno di pubblicazione sull’albo pretorio, il 6 agosto 2023.

Quanto alla giurisdizione, il Tribunale ritiene la controversia inequivocabilmente devoluta al giudice amministrativo. Oggetto del giudizio è il controllo di legittimità sulla scelta discrezionale tra opzioni disponibili in materia di reclutamento del personale. L’impugnativa non riguarda il diritto all’assunzione, ma l’interesse legittimo alla corretta esplicazione del potere organizzatorio; il provvedimento non è atto presupposto della gestione del rapporto, bensì oggetto diretto della pretesa.

Nel merito, il Collegio reputa sussistenti le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. L’annullamento in autotutela del 20 dicembre 2023 ha definitivamente eliminato dal mondo giuridico la procedura di mobilità che aveva formato oggetto del gravame, e ciò già basta a integrare l’integrale soddisfazione dell’interesse demolitorio. Il thema decidendum ha così trovato un nuovo assetto amministrativo satisfattivo.

Il Tribunale precisa che la pronuncia non pregiudica le ragioni dei ricorrenti e richiama il principio per cui la cessazione della materia definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa quando la situazione sopravvenuta la soddisfi in modo pieno ed irretrattabile, senza residuare utilità a una pronuncia di merito ulteriore. La sentenza è quindi astrattamente suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, trattandosi di decisione di merito idonea al giudicato sostanziale.

Sul piano delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale: la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, già suffragata in fase cautelare, è stata definitivamente riconosciuta dagli stessi provvedimenti spontaneamente adottati dall’Azienda. Le spese sono liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge. La richiesta di rinvio formulata dalla difesa ricorrente è stata respinta, non rientrando l’esito concreto della stabilizzazione nel petitum del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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