Ottemperanza a giudicato e penalità di mora per la p.a. inadempiente (TAR Calabria n. 1761 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire consista in una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro. In tale ipotesi il giudice amministrativo può accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., quale penalità di mora per ogni mese o frazione di mese di ritardo. La misura è determinata negli interessi legali e si aggiunge — stante il carattere sanzionatorio dell’istituto — agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Sull’amministrazione grava l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore distrattario, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Petilia Policastro la condanna della Provincia di Crotone al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre spese vive e accessori. La sentenza era passata in giudicato e il titolo esecutivo era stato notificato nell’aprile 2022. Non essendo seguito alcun pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di pagamento e, in aggiunta, la condanna della Provincia ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo ulteriore. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’azione: la decisione posta a fondamento della pretesa è passata in giudicato e l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Su questa base ha riconosciuto l’obbligo di adempimento integrale, detratto quanto già eventualmente corrisposto.

La questione più rilevante attiene alla domanda accessoria di penalità di mora. Il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza abbia ad oggetto sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e poi il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. La soluzione supera l’indirizzo che escludeva l’astrazione della penalità di mora quando il comando giudiziale si risolvesse già in una prestazione pecuniaria.

In assenza di iniquità o di altre cause ostative, la misura è stata determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Tribunale ne ha precisato la natura sanzionatoria: l’importo si cumula con gli interessi legalmente dovuti o disposti nella condanna.

La decorrenza è fissata al giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella stessa sentenza di ottemperanza e si protrae fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino alla data di insediamento del Commissario ad acta. All’amministrazione è assegnato un termine di sessanta giorni per l’esecuzione; decorso inutilmente, la nomina del Commissario assicura la definizione coattiva dell’obbligo. Il compenso del Commissario grava sull’amministrazione inadempiente.

Il dispositivo accoglie il ricorso e condanna la Provincia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 828,00 oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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