Silenzio sul controllo degli abusi edilizi e sopravvenuta sanatoria: ricorso improcedibile (TAR Campania n. 5418 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione sull’esercizio dei poteri di verifica e repressione degli abusi edilizi, il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria sulle opere denunciate determina la cessazione della materia del contendere quanto all’obbligo di provvedere e il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistendo più l’utilità della pronuncia sull’inerzia dell’ente. Resta fermo che il titolo in sanatoria è autonomamente impugnabile con il ricorso ordinario, ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm. La compensazione delle spese non preclude il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione la cui inerzia iniziale ha determinato la proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il condominio ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Napoli sull’atto notificato il 21.03.2025 e sul sollecito del 27.05.2025, con i quali aveva sollecitato l’avvio del procedimento di verifica e repressione degli abusi edilizi realizzati da altri condomini sulla copertura dell’edificio, senza alcuna autorizzazione.

Il Comune si è costituito adducendo l’esiguità dell’organico e l’elevato numero di segnalazioni di abusi, assicurando un rapido avvio del procedimento. I controinteressati non si sono costituiti. Nel corso del giudizio l’ente ha prodotto la Disposizione dirigenziale n. 537 del 06.07.2026, recante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per le opere denunciate, salvo il torrino nelle more demolito. Entrambe le parti costituite hanno quindi concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che il ricorrente ha espressamente dichiarato, sia pure in via subordinata rispetto al rilievo della intervenuta cessazione della materia del contendere, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame. Tale prospettazione è conforme agli esiti argomentativi e documentali versati in atti dal Comune di Napoli.

L’elemento decisivo è il sopravvenuto rilascio del titolo in sanatoria: il procedimento sollecitato risulta concluso nelle more del giudizio avverso il silenzio, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia sull’inerzia dell’amministrazione. Il Collegio non procede quindi all’esame del merito della pretesa sostanziale, limitandosi a prendere atto del venire meno dell’utilità della decisione.

Il Tribunale dà atto, nella prospettazione dell’ente, che l’eventuale contestazione della legittimità del titolo in sanatoria, ex art. 36 del T.U. 380/2001, deve essere proposta con il ricorso ordinario ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm., restando estranea al perimetro del giudizio sul silenzio.

Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, il Collegio ravvisa nella peculiarità del caso valide ragioni per disporne la compensazione tra tutte le parti, riconoscendo tuttavia il rimborso del contributo unificato, nei limiti di quanto versato, in favore del condominio ricorrente e a carico del Comune di Napoli, cui era ascrivibile l’inerzia iniziale che ha determinato la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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