Liquidazione del compenso del commissario ad acta: la tardività della domanda ne determina l’improcedibilità (TAR Calabria n. 580 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di liquidazione del compenso avanzata dal commissario ad acta è soggetta al termine perentorio di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, che deve essere presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per l’espletamento dell’incarico. La presentazione della domanda oltre tale termine ne determina l’improcedibilità, con conseguente non ricompensabilità dell’opera svolta dall’ausiliario del magistrato, fatta salva la possibilità di dimostrare l’eventuale tempestività della richiesta mediante ulteriore produzione documentale.
Il Fatto
La controversia trae origine dal giudizio di ottemperanza instaurato dinanzi al TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 367/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Con sentenza n. 93 del 10.1.2024, il Tribunale amministrativo ha nominato un commissario ad acta, il quale, con atto del 20.7.2024, ha delegato le funzioni commissariali a un funzionario della Prefettura di Reggio Calabria.
Quest’ultimo, ritenendo di aver concluso il mandato con nota dell’8.10.2024, ha successivamente depositato, in data 29.7.2025, la relazione commissariale conclusiva corredata dalla richiesta di liquidazione del proprio compenso. Il commissario ad acta ha quindi avanzato istanza di liquidazione degli onorari per l’attività svolta, sulla quale il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la quantificazione dell’onorario spettante al commissario ad acta va effettuata applicando i criteri previsti per i compensi dei periti e dei consulenti del giudice, di cui al Titolo VII, artt. 49-57, del d.P.R. n. 115/2002, in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato nel provvedimento.
Quanto al profilo procedurale, il Tribunale ha richiamato l’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, il quale stabilisce che le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata a pena di decadenza trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per l’espletamento dell’incarico. La norma configura pertanto un termine perentorio, il cui decorso determina l’estinzione del diritto alla corresponsione del compenso.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che l’incarico commissariale si è concluso, al più tardi, in data 8.10.2024, data della nota con cui il commissario ad acta ha affermato di ritenere esperito e concluso il mandato conferito. La domanda di liquidazione, invece, è stata presentata solo in data 29.7.2025, ossia oltre il termine di cento giorni previsto dalla citata disposizione normativa.
Il Collegio ha pertanto dichiarato improcedibile l’istanza di liquidazione del compenso avanzata dal commissario ad acta, rilevando la tardività della richiesta. Ha tuttavia espressamente fatto salva la possibilità di un’ulteriore produzione documentale volta a dimostrare l’eventuale tempestività della domanda, lasciando così aperta la strada a una rivalutazione della questione qualora il commissario ad acta fornisca prova contraria. Il decreto ha disposto la comunicazione telematica al commissario e alle parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.