Agrivoltaico non assimilabile al fotovoltaico nel giudizio di compatibilità ambientale (TAR Puglia n. 382 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti pluristrutturati di valutazione di impatto ambientale, il silenzio degli enti chiamati a esprimere pareri non elide l’obbligo dell’amministrazione procedente di adottare il provvedimento finale nei termini di legge e va interpretato come assenso implicito, non superabile con un parere negativo sopravvenuto. Il parere negativo reso sulla compatibilità paesaggistica di un impianto agrivoltaico è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando assimila l’impianto al fotovoltaico tradizionale, omettendo di considerare le caratteristiche tecnologiche che preservano la permeabilità del suolo e la funzionalità agricola. L’autorità competente deve valutare le concrete ed effettive caratteristiche degli impianti di ultima generazione e indicare le ragioni dell’insuperabilità delle criticità o una soluzione alternativa praticabile. Il danno da ritardo richiede la prova dell’an e del quantum, non supplibile dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’accertamento del silenzio del MASE sull’adozione del provvedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di potenza pari a 37,36 MW, e del silenzio del MIC sull’obbligo di esprimere il concerto, oltre all’annullamento del rifiuto di accesso ai documenti e alla condanna al risarcimento del danno da ritardo.
Con sentenza parziale n. 942/2024 la Sezione accoglieva l’azione avverso il silenzio del MASE, dichiarava improcedibile quella contro il silenzio del MIC per sopravvenuto parere negativo e convertiva il rito per l’impugnazione del parere sopravvenuto e per la domanda risarcitoria. Il giudizio proseguiva quindi per la parte residua, trattenuta in decisione all’udienza dell’11 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie i motivi aggiunti sotto il duplice profilo della tardività del parere e del difetto di motivazione e istruttoria. Quanto al primo, richiama l’orientamento già espresso dalla Sezione: nei procedimenti pluristrutturati il silenzio degli enti chiamati a esprimere pareri va interpretato come assenso e quindi come provvedimento implicito favorevole, non superabile con un successivo parere negativo.
Nel merito, il parere gravato si rivela viziato. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale non pone un divieto assoluto di collocazione di impianti fotovoltaici a terra, ma privilegia l’autoconsumo delle aziende agricole. Il Ministero ha omesso di considerare la natura specifica dell’impianto, assimilando erroneamente l’agrivoltaico al fotovoltaico tradizionale.
La differenza è sostanziale: il fotovoltaico tradizionale impermeabilizza il suolo e ne compromette la produttività agricola, mentre l’agrivoltaico, grazie alla disposizione su pali alti e distanziati, preserva la permeabilità del terreno e ne garantisce la funzionalità agricola, integrando attività energetica e produttiva. Il Ministero non ha neppure prospettato soluzioni alternative o misure di mitigazione, in violazione dei principi di leale interlocuzione e di collaborazione tra amministrazioni.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il parere negativo deve indicare non solo le criticità, ma anche le ragioni della loro insuperabilità o una soluzione alternativa praticabile, e le pronunzie della quarta Sezione del Consiglio di Stato (sentenze nn. 8260, 8261, 8262 e 8263 dell’11.09.2023), che escludono l’assimilazione sotto il profilo del regime giuridico tra agrivoltaico e fotovoltaico, imponendo di tener conto delle peculiarità tecnologiche volte a ridurre il consumo di suolo.
La domanda risarcitoria è invece respinta per mancata prova del quantum: la società, pur essendosi riservata di definire la richiesta in corso di causa, non ha effettuato alcuna produzione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 10664 dell’11.12.2023 e n. 9796 del 15.11.2023, secondo cui nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo. I motivi aggiunti sono accolti con annullamento del parere del MIC; le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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