Conservazione aggiudicazione viaggi istruzione solo anno scolastico 2020/2021 (TAR Emilia-Romagna n. 422 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 88-bis, comma 8, del D.L. n. 18/2020, come convertito, nel conservare gli effetti dei rapporti instaurati dagli istituti scolastici con gli organizzatori aggiudicatari di viaggi di istruzione, opera esclusivamente con effetto per l’anno scolastico 2020/2021. La disposizione ha natura eccezionale e temporanea ed è pertanto di stretta interpretazione, non estensibile in via analogica ad annualità successive. La conseguente inapplicabilità dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 discende dal carattere speciale della previsione, che richiama l’art. 1463 c.c., derogando alla disciplina generale della sospensione contrattuale.
Il Fatto
Un istituto scolastico aveva affidato a una società l’organizzazione di uno stage linguistico, stipulando il contratto nel gennaio 2020. A seguito della sospensione dei viaggi di istruzione disposta per la pandemia da Covid-19, l’Amministrazione aveva comunicato l’estinzione dell’obbligazione contrattuale.
Nel 2023 la società, appresa la ripresa dell’attività dei viaggi d’istruzione, invitava l’istituto a riattivare l’aggiudicazione del 2019, ricevendo un riscontro negativo. Avverso tale nota la società proponeva ricorso, chiedendo l’accertamento del diritto all’esecuzione del contratto previa rinegoziazione e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di tardività del ricorso, attesa l’infondatezza nel merito della pretesa. La norma invocata dalla ricorrente, pur dando titolo agli organizzatori aggiudicatari di fruire della riattivazione degli affidamenti incorsi in sopravvenuta impossibilità della prestazione, risulta chiaramente circoscritta all’anno scolastico 2020/2021.
La pretesa attorea, riferita all’anno scolastico 2023/2024, non può trovare accoglimento in via analogica. Il Collegio ha valorizzato la formulazione letterale della disposizione, che stabilisce la salvezza dei rapporti con effetto “per” e non “dal” anno scolastico 2020/2021, né sino alla cessazione dello stato di emergenza, come previsto in altre fattispecie della medesima disciplina emergenziale.
Dall’eccezionalità della norma, strettamente perimetrata a un periodo diverso da quello oggetto della pretesa, discende l’inapplicabilità dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di previsione generale derogata da quella speciale che richiama l’art. 1463 c.c. Il ricorso è stato pertanto respinto, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza del presupposto dell’antigiuridicità del pregiudizio. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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