Rito sul silenzio e nomina del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Liguria n. 980 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio inadempimento dell’Amministrazione, la sentenza che accoglie il ricorso non è suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, poiché il rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a. appresta uno strumento diretto e satisfattivo per l’esecuzione del dictum giudiziale. La parte interessata, pertanto, può richiedere al giudice della decisione la nomina del commissario ad acta, il quale si sostituisce all’Amministrazione rimasta inerte per l’adozione dell’atto dovuto. La domanda di ottemperanza proposta avverso una sentenza resa all’esito del rito sul silenzio deve essere convertita, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., in istanza di nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole dal TAR Liguria che accoglieva il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Prefettura su un’istanza di nulla osta per lo svolgimento di un nuovo esame per il rilascio della patente di guida, si rivolgeva nuovamente al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza di quel provvedimento. La Prefettura, infatti, non aveva dato esecuzione alla sentenza nel termine assegnato. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non svolgeva difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio secondo cui, avverso le sentenze pronunciate all’esito del rito sul silenzio, non è ammissibile il ricorso al giudizio di ottemperanza. L’art. 117, comma 3, c.p.a. già contempla la possibilità per la parte di richiedere al giudice che ha adottato la pronuncia la nomina del commissario ad acta, affinché dia attuazione al dictum giudiziale in luogo dell’Amministrazione inadempiente. Tale soluzione, evidenzia il TAR, evita un inutile aggravamento processuale, offrendo uno strumento diretto e satisfattivo per l’esecuzione delle sentenze che hanno accertato un’inerzia amministrativa.
Il Collegio procede pertanto alla conversione della domanda di ottemperanza, qualificandola come istanza di nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel merito, la domanda è ritenuta fondata: l’Amministrazione non ha dimostrato di aver provveduto sull’istanza del ricorrente nel termine di trenta giorni assegnato dalla sentenza, ormai ampiamente decorso.
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale nomina commissario ad acta il Prefetto di Genova, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per dare esecuzione alla sentenza. L’Amministrazione è altresì condannata al pagamento delle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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