Sostituzione carte smarrite e ritardo postale non configurano inadempimento dell intermediario (ABF Collegio di Bari n. 226 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di recapito delle carte di pagamento sostitutive, pari a nove giorni dalla richiesta, non integra di per sé un inadempimento dell’intermediario quando questi abbia offerto al cliente la possibilità del ritiro presso un proprio ufficio. La scelta di avvalersi del servizio postale, più lento rispetto all’emissione a vista, costituisce opzione del cliente e concorre a determinare il ritardo. L’assenza di un comportamento omissivo antigiuridico dell’intermediario comporta il rigetto della domanda risarcitoria, che resta comunque infondata se formulata in modo generico e priva di prova sull’esistenza del danno, sul suo ammontare e sul nesso di causalità.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di tre carte di pagamento — una carta di debito e due carte prepagate — accese presso un intermediario, ne aveva denunciato lo smarrimento insieme al portafoglio il 16.06.2025, provvedendo subito al blocco delle stesse. Rinvenuto il portafoglio il giorno successivo, non era riuscito a riattivare le carte e ne aveva chiesto la sostituzione il 18.06.2025.

Il ritiro presso lo sportello era possibile solo presentandosi all’ufficio che aveva emesso le carte, distante dal luogo di residenza. Il ricorrente aveva quindi atteso il recapito postale: la carta di debito era giunta dopo nove giorni, le altre due qualche giorno più tardi. Lamentando disagi, danno alla salute, perdita di un’occasione lavorativa e danno morale ed esistenziale, chiedeva il risarcimento di € 30.000. L’intermediario eccepiva la tempestività della sostituzione e l’infondatezza della domanda risarcitoria.

La motivazione del Collegio

La questione sottoposta al Collegio concerne la valutazione della tempestività dell’azione dell’intermediario nella sostituzione delle tre carte di pagamento. È provato e non contestato che la richiesta di sostituzione risale al 18.06.2025 e che il ricorrente non poteva recarsi personalmente presso l’ufficio di emissione delle carte. Parimenti provato è che il ricorrente non ha ritenuto di trasferire il proprio conto corrente presso un ufficio vicino alla residenza, così da ritirare materialmente le carte.

Su queste premesse il Collegio ritiene che il recapito di una carta dopo soli nove giorni dalla richiesta appaia oggettivamente contenuto. L’intermediario aveva peraltro posto il cliente nella possibilità di ritirare personalmente la carta presso un proprio ufficio, previo spostamento del conto corrente presso cui le carte erano appoggiate.

La scelta di attendere il recapito tramite il servizio postale è stata dunque adottata dal ricorrente, e il ritardo, invero contenuto, è in parte riconducibile al suo stesso comportamento. Da un lato, la scelta di un mezzo di recapito più lento è operata dal cliente; dall’altro, il tempo occorso per il recapito presso il luogo di residenza è risultato compatibile con l’attività richiesta all’intermediario.

L’esclusione di un comportamento omissivo antigiuridico a carico dell’intermediario comporta di per sé il rigetto della domanda risarcitoria. Questa, in ogni caso, era formulata in modo generico e priva di prova sull’esistenza del danno, sul suo ammontare e sul nesso causale tra la condotta contestata e il pregiudizio lamentato. Il Collegio attribuisce rilievo dirimente al fatto che il ricorrente non abbia attivato le tre carte sostitutive il giorno stesso del ricevimento: per due di esse ha fatto trascorrere qualche giorno, mentre una non risultava attivata ad oltre un anno dal ricevimento. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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