Liquidazione delle spese nel processo amministrativo e soglie parametriche minime (Cons. Stato n. 3456 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel liquidare le spese processuali, è tenuto al rispetto delle soglie parametriche minime stabilite dal d.m. n. 147 del 2022, anche tenuto conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. La natura seriale del contenzioso può fondare la motivazione della liquidazione, ma non legittima importi inferiori ai valori tabellari ridotti, perché una simile quantificazione comprime la remunerazione della prestazione professionale. La discrezionalità del giudice nella determinazione del compenso resta ferma, ma incontra il limite di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Non è affetta da difetto assoluto di motivazione la statuizione che richiami il carattere seriale della controversia, costituendo tale riferimento un argomento oggettivo e non stereotipato.

Il Fatto

Gli appellanti avevano proposto ricorso innanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere somme mediante accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 2.500,00 in favore del primo e euro 1.000,00 in favore del secondo, oltre rivalutazione e interessi.

Il primo giudice aveva accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione all’esecuzione entro sessanta giorni, nominando in caso di perdurante inottemperanza il Commissario ad acta. Quanto alle spese, il TAR, in considerazione del carattere seriale della controversia, le aveva liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Gli appellanti contestano proprio tale statuizione, deducendo la violazione dei parametri tariffari minimi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo qualora si discosti dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).

Il Collegio valorizza il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto di modifica del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Tale parere chiarisce che le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza applicativa determinata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima. L’intento era limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie percentuali di riduzione al di sotto delle quali non è possibile andare.

Su queste basi, la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4. Il Collegio precisa, però, che la motivazione fondata sulla serialità del contenzioso non è apodittica: si tratta di un argomento oggettivo, che regge sul piano della giustificazione anche se non legittima il superamento al ribasso dei minimi.

In accoglimento dell’appello, in coerenza con Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025, la sentenza è riformata e l’importo è determinato in complessivi euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese del grado, fermo il diritto degli appellanti alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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