Spese di lite sotto i minimi tabellari e divieto di liquidazione simbolica (Cons. Stato n. 3455 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la statuizione sulle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso resta espressione di potere discrezionale, ma incontra il limite del divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Nell’applicare i valori tabellari il giudice non può scendere sotto le soglie minime percentuali di riduzione fissate dal d.m. n. 147 del 2022, che ha inteso limitare la discrezionalità liquidatoria. È invece congrua, e non affetta da difetto di motivazione, la liquidazione che si richiami al carattere oggettivamente seriale del contenzioso.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal TAR Liguria, in sede di esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità intimate, oltre alle spese di lite liquidate in complessivi € 500,00 con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La ricorrente originaria impugna tale statuizione dolendosi dell’importo inferiore ai parametri tariffari minimi: secondo la tesi, il giudice avrebbe dovuto liquidare almeno il tabellare ridotto del 50%, pari a € 1.189,00. Denuncia inoltre il difetto assoluto di motivazione, per essere il riferimento al carattere seriale della controversia apodittico e stereotipato, in violazione dell’art. 26, comma 1, del c.p.a. e degli artt. 91 e 92 del c.p.c. Il Ministero si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui l’obbligo di motivare sulla liquidazione sorge solo qualora il giudice decida di discostarsi dalla regola della soccombenza, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024. La quantificazione, pur discrezionale, non tollera tuttavia somme simboliche, come chiarito da Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.

Sul versante parametrico la Corte valorizza il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare senza alcuna soglia numerica minima e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie percentuali di riduzione invalicabili rispetto al valore parametrico di base.

Su queste basi la liquidazione di primo grado risulta non corretta, collocandosi sotto i valori tariffari del d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Il Collegio corregge però la censura dell’appellante: la motivazione del TAR non è apodittica, perché il contenzioso è oggettivamente seriale.

In accoglimento dell’appello, in coerenza con Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025, le spese di primo grado sono rideterminate in € 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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