Liste elettorali, firme insufficienti e insindacabile rigore del soccorso istruttorio (TAR Sardegna n. 385 del 18.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di presentazione delle liste elettorali, il soccorso istruttorio non è invocabile quando la parte non dimostri l’effettiva consistenza delle sottoscrizioni mancanti né produca i moduli che assume non restituiti dall’ufficio comunale. Il raggiungimento della soglia minima di sottoscrittori iscritti nelle liste del comune costituisce requisito di ammissibilità della lista, la cui carenza legittima l’esclusione dalla competizione elettorale. Il rigore nella verifica dei requisiti risponde alle esigenze di celerità e par condicio che connotano la materia elettorale, con ammissione del soccorso istruttorio solo nei limitati casi di forza maggiore o errore scusabile adeguatamente comprovati.
Il Fatto
Il Movimento ricorrente ha impugnato i verbali con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Cagliari ha escluso la propria lista dalla consultazione per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale, indetta per l’8 e 9 giugno 2024, e dalla competizione per la Municipalità di Pirri. Due i profili ostativi: la mancata allegazione della dichiarazione di accettazione di una candidata e l’insufficienza delle sottoscrizioni, pari a 225 iscritti a fronte della soglia di 350 richiesta dal combinato disposto dell’art. 3 della legge n. 881/1993 e dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 5/2021, convertito dalla legge n. 58/2021.
Il ricorrente ha sostenuto che l’ufficio elettorale di via Sonnino, al momento della riconsegna, avrebbe trattenuto per errore numerosi moduli recanti firme e certificati elettorali: circostanza segnalata alla segreteria di via Roma e in parte riconosciuta dall’ufficio, che ha trasmesso otto moduli con nota dell’11 maggio 2024. Ha quindi chiesto l’annullamento dell’esclusione e la riammissione della lista.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame della prima censura, relativa alla dichiarazione di accettazione, per concentrarsi sulle doglianze concernenti il numero delle firme, tra loro connesse. La loro infondatezza conferma, secondo il Tribunale, l’insufficienza delle sottoscrizioni e, per questo solo, la legittimità dell’esclusione.
Il punto decisivo è di ordine probatorio. Se è provata la tempestiva consegna di 59 moduli, altrettanto non può dirsi del numero di quelli effettivamente trattenuti dall’ufficio: il Comune ha riconosciuto la mancata restituzione solo di otto moduli, contenenti 45 sottoscrizioni, poi riconsegnati, e non anche degli ulteriori 17 moduli asseritamente consegnati. Le sottoscrizioni adeguatamente dimostrate ammontano così a 277 — 225 già riconosciute dalla Commissione più 52 provate in giudizio — numero insufficiente rispetto alla soglia di 350.
Nessuna dimostrazione, neppure parziale, è stata offerta circa l’esistenza e la consegna degli ulteriori 17 moduli. Il ricorrente non ha indicato quante sottoscrizioni essi contenessero né ha prodotto copia informale degli stessi. Tale lacuna preclude la stessa praticabilità del soccorso istruttorio invocato, che presupporrebbe il deposito delle sottoscrizioni mancanti, non nella disponibilità della parte.
Il Tribunale richiama quindi l’orientamento secondo cui la massima diligenza è esigita da chi presenta liste alle competizioni elettorali, a tutela delle esigenze di celerità e par condicio, con esclusione del soccorso istruttorio — e tanto più dell’ammissione di liste prive dei requisiti — al di fuori dei casi di forza maggiore o errore scusabile adeguatamente comprovati (Cons. Stato, Sez. II, n. 6411 del 2021). Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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