Sei scatti stipendiali e TFS al personale cessato a domanda (TAR Calabria n. 1202 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 spetta, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia che chieda di essere collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio. Il superamento del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non produce alcun effetto decadenziale, in difetto di espressa previsione. La rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, sono stati congedati a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Hanno agito nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio già liquidato e per la condanna dell’Istituto alla rideterminazione e al pagamento della differenza.

L’INPS, costituitosi, ha eccepito la tardività del ricorso, la prescrizione del diritto e la decadenza per tardiva presentazione dell’istanza. Nel merito ha sostenuto che il beneficio spetta solo nelle ipotesi di cessazione per età, inabilità o decesso e che l’art. 4 della legge n. 165/1997 lo escluderebbe per il collocamento a riposo a domanda, salvo pagamento della restante contribuzione previdenziale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale disattende le eccezioni preliminari. Il ricorso non mira a contestare il silenzio della pubblica amministrazione ma il mancato riconoscimento di un diritto, ed è stato notificato e depositato entro i termini del codice del processo amministrativo. Quanto alla prescrizione, richiamando l’orientamento del Cons. Stato Sez. VI n. 4899 del 2018, il collegio osserva che il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento e che l’INPS, in quanto debitore, era onerato di indicare i fatti costitutivi dell’eccezione, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale.

Nel merito, il TAR aderisce all’indirizzo della giurisprudenza amministrativa più recente. Il C.G.A.R.S. n. 1131 del 2022 ha chiarito che, una volta abrogati l’art. 1, comma 15-bis del d.l. n. 379/1987 e l’art. 11 della legge n. 231/1990, resta fermo per tutte le forze di polizia l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che ha esteso l’istituto nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto. Il Cons. Stato Sez. II n. 2982 del 2023, superando un precedente orientamento, ha riconosciuto il beneficio anche agli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda con i requisiti previsti.

Il collegio respinge la tesi dell’Istituto secondo cui l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 avrebbe ripristinato l’ambito applicativo originario. La disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla sua lettera e dal richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. L’interpretazione opposta violerebbe il senso proprio delle parole adoperate dall’art. 12 delle preleggi e determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili del comparto sicurezza.

Quanto al termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza, il Tribunale esclude ogni conseguenza decadenziale, non avendo il legislatore previsto espressamente tale effetto. Accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto dei ricorrenti ai sei scatti sul TFS maturato, con condanna dell’INPS al pagamento delle relative differenze e degli interessi legali. Nega invece la rivalutazione monetaria, non cumulabile con gli interessi. Le spese sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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