DASPO impossibile senza una manifestazione sportiva di riferimento (TAR Toscana n. 2069 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive presuppone, ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che gli atti di violenza siano stati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il presupposto normativo esige un collegamento specifico, di natura temporale oppure eziologica, tra la condotta e un evento sportivo concretamente individuabile. In assenza di tale evento manca in radice il fondamento della misura, non essendo consentite letture estensive dei presupposti. Le misure preventive irrogate dall’autorità amministrativa in difetto di accertamento giudiziario e sulla base del criterio del più probabile che non richiedono un’applicazione rigorosa. La Questura non può qualificare l’episodio alla stregua del DASPO fuori contesto di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989 se ha inteso riferirsi alla fattispecie ordinaria.

Il Fatto

La sera di una data omessa, durante una cena in una pizzeria fiorentina, si diffondeva la notizia che un gruppo di tifosi ospiti era giunto all’aeroporto di Peretola di ritorno da una trasferta e si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria. Alcuni partecipanti alla cena raggiungevano con le auto una fermata della tramvia, dove si verificavano tentativi di aggressione tra le opposte fazioni.

Le persone identificate, tra cui i ricorrenti, venivano deferite alla Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt. 582 e 586 cod. pen., all’art. 5 legge n. 152/1975 e all’art. 4 legge n. 110/1975. La Questura di Firenze applicava quindi il DASPO per cinque e otto anni, ritenendo i destinatari pericolosi per l’ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive. I ricorrenti impugnavano i provvedimenti deducendo l’assenza di contatti tra le fazioni, l’estraneità dell’episodio a qualsiasi evento sportivo, il difetto di istruttoria e motivazione e l’eccessiva durata della misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene fondate. La Questura ha applicato l’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che consente al questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive specificamente indicate nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

La norma, osserva il Tribunale, esige un collegamento specifico tra la violenza e l’evento sportivo, nella duplice alternativa del nesso temporale (“in occasione”) o di quello eziologico (“a causa”). Il giudice deve poter individuare la manifestazione sportiva rispetto alla quale verificare tale nesso.

Nel caso concreto manca proprio l’evento sportivo di riferimento: a Firenze non si svolgeva alcuna partita di calcio di serie A e le condotte contestate non risultano riferibili a una manifestazione sportiva (in termini, la sentenza della Sezione del 29 marzo 2025, n. 568). Il Collegio ribadisce che le misure di stampo preventivo e cautelare, adottate dall’autorità amministrativa senza accertamento dei fatti in sede giudiziaria e sulla base del principio del più probabile che non, vanno applicate con rigore, con verifica piena dei presupposti normativi e senza letture estensive.

La carenza di una manifestazione sportiva cui riferirsi esclude quindi in radice la ricorrenza dei presupposti della fattispecie ordinaria. Il Tribunale rileva inoltre che l’amministrazione non ha invocato né valutato i presupposti del DASPO fuori contesto di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989, essendosi palesemente riferita alla fattispecie ordinaria.

Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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