Fogli uniti con nastro adesivo validi se accettati senza indicazione di lista (Cons. Stato n. 3583 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di presentazione delle liste elettorali, l’art. 28, quarto comma, d.P.R. n. 570/1960 impone che i moduli recanti le sottoscrizioni siano oggettivamente riconoscibili come documento sostanzialmente unico. Non assolvono a tale funzione i fogli uniti con mera spillatura né quelli congiunti con nastro adesivo, in assenza di timbri o firme di congiunzione. L’onere non è formalismo fine a sé stesso: assicura la piena consapevolezza dei sottoscrittori e consente alla Commissione elettorale un controllo celere e inequivocabile sul mero dato documentale. La regolarità va valutata al momento del deposito, sicché la dichiarazione successiva dell’autenticatore delle firme è inidonea a sanare il difetto. Parimenti irregolare è l’accettazione della candidatura priva dell’indicazione della lista, non surrogabile da elementi estrinseci al documento. Il soccorso istruttorio ex art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 opera in via residuale e non copre le lacune sostanziali.

Il Fatto

In vista delle elezioni comunali, la Commissione elettorale circondariale escludeva quattro liste collegate alla medesima candidatura a sindaco. La decisione si fondava su tre rilievi: l’irregolare unione dei moduli della dichiarazione di presentazione, non numerati e congiunti solo con nastro adesivo; la mancanza dell’accettazione della candidatura a sindaco e del certificato di iscrizione alle liste elettorali; l’omessa indicazione della lista nelle dichiarazioni di accettazione dei candidati consiglieri.

I ricorrenti — la candidata sindaca, una candidata consigliera e due delegati alla presentazione — chiedevano l’annullamento del verbale di esclusione e l’accertamento del diritto a partecipare alla competizione. Il TAR Calabria respingeva il ricorso. Proponevano appello deducendo la strumentalità delle forme, il favor participationis e la possibilità di integrazione documentale.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio richiama la ratio della norma: garantire che i sottoscrittori siano consapevoli della lista che contribuiscono a presentare e permettere alla Commissione di verificare il tutto in tempi rapidi. Se la mera spillatura non è sufficiente, non lo è nemmeno il nastro adesivo trasparente, mancando timbri o firme di congiunzione. Il difetto è confermato dalla necessità, per gli appellanti, di allegare una dichiarazione dell’autenticatore, peraltro successiva al deposito: la Commissione non era in grado di riscontrare l’unicità del documento al momento della decisione.

Il Consiglio ribadisce che la regolarità si misura al momento del deposito, a presidio della celerità del procedimento e della parità di trattamento tra candidati. Alle dichiarazioni degli ufficiali autenticatori rese ex post non può attribuirsi alcuna valenza sanante. Sono richiamati i precedenti che hanno ammesso conclusioni diverse solo in presenza di una eccezionale concomitanza di elementi univoci, circostanze non dedotte nel caso concreto.

Sul terzo motivo, la Corte esclude che la volontà di accettare la candidatura possa ricostruirsi attraverso il fascicolo complessivamente considerato, la ricevuta del segretario comunale o l’inserimento dei nominativi nell’elenco. L’accettazione è atto separato e distinto rispetto alla lista; la sua funzione è duplice: consapevolezza del candidato e verifica certa e tempestiva della Commissione. Gli elementi invocati restano estrinseci e privi di valenza dimostrativa. La denunciata disparità di trattamento non è spendibile, mancando la prova della legittimità del termine di paragone.

Quanto al quarto motivo, il Collegio nega un obbligo generalizzato di soccorso istruttorio per le formalità indefettibili. L’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 ammette una declinazione del tutto peculiare, utilizzabile in forma residuale e per mere regolarizzazioni marginali, nel rispetto dei termini stringenti. L’appello è quindi respinto, con assorbimento del motivo relativo all’accettazione della candidata sindaca, essendo l’esclusione già giustificata dagli altri vizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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