Sottoscrizioni di lista e documento di identità scaduto: validità e certezza dell’elettore (Cons. Stato n. 3580 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di presentazione di una lista elettorale è valida solo se collegabile con certezza alla persona fisica dell’elettore che l’ha apposta. A tal fine non è sufficiente la qualità di elettore, pur attestata dal certificato elettorale, ma occorre l’esibizione di un documento di identità in corso di validità. La scadenza del documento non determina un’invalidità automatica soltanto quando il pubblico ufficiale certifichi con espressa dichiarazione aggiuntiva la propria personale conoscenza del sottoscrittore, oppure questi attesti mediante autocertificazione che i dati non hanno subito variazioni, ai sensi dell’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000. La funzione del numero minimo di sottoscrizioni è garantire che la competizione si svolga tra liste con un minimo radicamento nel corpo elettorale.
Il Fatto
In vista delle elezioni comunali, la Commissione Elettorale Circondariale escludeva dalla competizione la lista collegata alla candidatura alla carica di Sindaco del ricorrente. Il Comune, con popolazione legale superiore a 195.000 abitanti, richiedeva almeno 350 sottoscrizioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), l. n. 81 del 1993. La lista aveva prodotto 463 sottoscrizioni, delle quali 371 riferibili a elettori iscritti nelle liste del Comune.
La Commissione, con verbale, ricusava la lista ritenendo valide 293 sottoscrizioni, inferiori al minimo, dopo aver espunto sottoscrizioni doppie, sottoscrizioni contenute in un atto separato, sottoscrizioni assistite da documenti di identità scaduti e sottoscrizioni disconosciute. Il TAR Toscana respingeva il ricorso; il ricorrente interponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina prioritariamente il motivo sul rilievo dei documenti di identità scaduti, qualificato dall’appellante come fulcro della decisione. La tesi difensiva è che la qualità di elettore sarebbe comprovata dal certificato elettorale e che l’autenticazione del pubblico ufficiale garantirebbe l’identità del sottoscrittore, rendendo irrilevante la scadenza del documento.
Il motivo è respinto. È incontestato che 69 sottoscrizioni, delle quali 49 di elettori del Comune, fossero riferite a persone identificate tramite documenti scaduti. Il Collegio condivide l’impostazione del primo giudice: oggetto del contendere non è la condizione di elettore, bensì la validità della sottoscrizione, per la quale occorre che ognuna sia collegabile con certezza alla persona fisica che l’ha apposta.
Tale certezza è assicurata dall’esibizione di un documento in corso di validità, salva l’eccezionale possibilità per il pubblico ufficiale certificatore di attestare, con contestuale ed espressa dichiarazione aggiuntiva resa dopo aver dato atto della scadenza, la propria personale conoscenza del sottoscrittore, oppure mediante l’autocertificazione dell’interessato che i dati non hanno subito modifiche. Nel caso concreto tali integrazioni certificative non risultano adottate.
Il Collegio sottolinea la ratio della disciplina: il numero minimo di sottoscrizioni serve a evitare che il procedimento elettorale sia appesantito da liste estranee al contesto sociale locale, e a tal fine è indispensabile la certezza di ciascuna sottoscrizione. Sottraendo ai 370 elettori del Comune le 49 sottoscrizioni assistite da documento scaduto, le valide scendono a 322, inferiori al minimo di legge.
Quanto al dedotto difetto di contraddittorio per mancata contestazione e mancata disponibilità degli atti, il Collegio rileva che l’omissione non ha impedito al ricorrente di proporre ricorso e contestare la ricusazione. Sulla pretesa violazione della l. n. 241 del 1990, si ribadisce che essa è legge generale sul procedimento e non si applica quando la materia è regolata da norme speciali, come nel caso elettorale, anche per l’incompatibilità con la peculiare tempistica del procedimento, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3027 del 2019 e Cons. Stato, Sez. V, n. 8239 del 2010. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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