Clausola di revisione prezzi vincolante e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 1530 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la revisione dei prezzi in un appalto pubblico di servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., quando la clausola contrattuale lascia permanere in capo all’amministrazione un potere valutativo in ordine alla revisione. Qualora invece la clausola disciplini compiutamente l’an e il quantum del compenso revisionale, ancorandolo a criteri certi e obiettivi, il potere dell’amministrazione si esaurisce e la pretesa dell’appaltatore costituisce mera domanda di adempimento contrattuale. In tale ipotesi la cognizione spetta al giudice ordinario, restando esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di servizi di pulizia per istituti scolastici nell’ambito di una convenzione Consip, ha agito davanti al TAR Toscana per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato dal settembre 2018, in forza di un ordinativo principale di fornitura. La società ha chiesto altresì l’annullamento della nota con cui l’istituto scolastico contraente ha negato la revisione, richiamando una precedente nota dell’Ufficio Scolastico Regionale.

La ricorrente ha domandato la condanna al pagamento dell’importo dovuto a titolo revisionale e degli interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. L’amministrazione resistente ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza per intervenuta decadenza del diritto, non avendo la società presentato tempestive richieste nel corso dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, avendo la controversia ad oggetto una clausola convenzionale dedicata alla revisione del corrispettivo. Richiama l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti a esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.

Tale disposizione è interpretata univocamente nel senso che la giurisdizione esclusiva include sia le contestazioni sulla spettanza del riconoscimento, sia quelle sull’importo quantificato nel provvedimento, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 2157 del 2022. L’ambito della giurisdizione esclusiva ha assunto portata ampia e generale, in ragione del concorso di interesse legittimo e diritto soggettivo, ogni volta che la clausola implichi la permanenza di un potere valutativo in capo all’amministrazione (Cons. Stato, sez. III, n. 7291 del 2023).

La portata generale incontra però un limite quando è in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum. In tal caso la pretesa dell’appaltatore ha ad oggetto una mera domanda di adempimento contrattuale, con accertamento di un diritto soggettivo, che ricade nella giurisdizione ordinaria (Cass. civ., Sez. Un., n. 18374 del 2023; Cass. civ., Sez. Un., n. 3935 del 2022). Il Collegio richiama anche l’insegnamento costituzionale secondo cui la giurisdizione esclusiva ha ragion d’essere solo quando la pubblica amministrazione agisce esercitando un potere autoritativo (Corte cost. n. 204 del 2004; Corte cost. n. 191 del 2006).

Nel caso concreto, la clausola del capitolato tecnico allegato alla convenzione individua compiutamente sia le tempistiche, sia i criteri per determinare l’importo da riconoscere, ancorandolo alla variazione dell’indice ISTAT FOI. Anche il richiamo ai costi standardizzati rinvia a dati obiettivi e prestabiliti. La discrezionalità dell’amministrazione risulta quindi assorbita da vincolanti parametri contrattuali.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario. Trova applicazione l’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali del ricorso qualora il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *