Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio richiesto per l’accesso (TAR Trentino-Alto Adige n. 144 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego in provincia di Bolzano l’indennità di bilinguismo ha natura dinamica e incentivante e non è cristallizzata ai requisiti di accesso vigenti al momento dell’assunzione. Essa va parametrata al grado dell’attestato di conoscenza delle lingue corrispondente al titolo di studio richiesto, al momento della corresponsione, per l’accesso alla funzione svolta. Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico, desumibile dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 752/1976, opera anche quando il requisito di accesso sia stato innalzato successivamente, con l’unico limite dell’attestato corrispondente al titolo richiesto per l’accesso. Una lettura statica del rapporto d’impiego genera disparità di trattamento tra dipendenti che svolgono la medesima funzione con identica competenza linguistica, in violazione dell’art. 3 Cost., e va disattesa.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano, è in possesso del patentino di bilinguismo “B”, corrispondente al livello B2 del QCER, e persino del superiore patentino “A”. Percepiva tuttavia l’indennità di bilinguismo commisurata al patentino “C” (livello B1), corrispondente al titolo di studio in precedenza richiesto per l’accesso al ruolo base.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017 il requisito di accesso al ruolo agenti è stato innalzato al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La ricorrente ha quindi chiesto all’Amministrazione il riconoscimento dell’indennità parametrata al patentino “B” e il pagamento delle differenze, senza ottenere risposta, e ha adito il TAR in giurisdizione esclusiva. L’Amministrazione ha eccepito la prescrizione e sostenuto la rilevanza dei soli requisiti vigenti all’atto dell’assunzione, invocando il principio del tempus regit actum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla modifica dell’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 335/1982, che ha elevato il titolo di studio per la nomina ad agente. Richiamando i propri precedenti consolidati, il TAR ricostruisce il sistema degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 752/1976, che impone la conoscenza delle lingue italiana e tedesca adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio e collega gli attestati ai titoli di studio e ai livelli del QCER.

Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico emerge con chiarezza dall’art. 4, comma 6, in tema di passaggio a funzioni superiori, e governa anche il computo dell’indennità. Se l’attestato posseduto è inferiore a quello richiesto, l’indennità segue l’attestato; se è superiore, si calcola sul grado corrispondente al titolo di accesso.

Da qui la natura dinamica dell’indennità di bilinguismo, slegata dai requisiti esistenti al momento dell’assunzione e sensibile alle modifiche normative e all’acquisizione di attestati superiori nel corso della carriera. Il limite è che essa non può eccedere quella prevista per il grado rispondente, al momento del pagamento, al titolo di studio richiesto per l’accesso.

Tale lettura trova fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza: non è tollerabile che due dipendenti con la stessa funzione e la stessa competenza linguistica siano remunerati diversamente solo per la circostanza accidentale di aver avuto accesso in momenti caratterizzati da requisiti differenti. La tesi dell’Amministrazione, irrigidendo il rapporto in una visione statica e valorizzando il solo momento dell’accesso, nega la logica incentivante della disciplina e va disattesa.

Nel caso concreto la ricorrente, in possesso del patentino “B” e del superiore “A”, ha diritto all’indennità parametrata al livello B2 dalla novella. Quanto alla prescrizione eccepita, la pretesa è circoscritta al quinquennio precedente l’istanza con effetto interruttivo, con verifica dell’effettivo servizio in Alto Adige. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna alle differenze e agli accessori di legge e rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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