Liste elettorali, irregolarità formale superata dagli elementi del procedimento (TAR Campania n. 3533 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata apposizione di timbri o firme di congiunzione tra l’atto principale, recante contrassegno ed elenco dei candidati, e l’atto separato contenente le sottoscrizioni non determina di per sé la ricusazione della lista elettorale. L’esigenza di garanzia posta dall’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960 è soddisfatta quando dal procedimento amministrativo e dalla documentazione prodotta in giudizio emerga in modo univoco che i sottoscrittori fossero consapevoli di appoggiare quella determinata lista e i relativi candidati. In applicazione del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis, le irregolarità formali sono superate dalle indicazioni fornite dagli uffici, dall’affidamento ingenerato nei presentatori e dagli elementi peculiari del caso concreto.

Il Fatto

I ricorrenti, candidati a sindaco e a consigliere comunale, delegati alla presentazione e sottoscrittori della lista “Prima Pignataro – Rinascita Civica”, impugnavano il verbale con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Teano aveva ricusato la lista per le elezioni comunali di Pignataro Maggiore, in programma il 25 e 26 maggio 2025.

Il provvedimento si fondava sulla presunta violazione dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960: l’atto principale non indicava il numero totale dei sottoscrittori, era rilegato con tre spillette e privo di timbri di congiunzione; l’atto separato constava di tredici fogli non numerati, uniti da dieci spillette, anch’essi senza timbro o firma di congiunzione. Da qui il dubbio sulla consapevole adesione dei firmatari alla lista. I ricorrenti deducevano violazione di legge ed eccesso di potere, richiamando la ratio della norma e il favor partecipationis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione della norma: l’apposizione della firma su moduli recanti contrassegno e generalità dei candidati serve a garantire e attestare la consapevolezza e volontà dei firmatari di sostenere una determinata compagine politica. La giurisprudenza amministrativa consolidata richiede, per i moduli aggiuntivi privi di tali indicazioni, elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura, quali timbri lineari o firme, idonei a consentire alla commissione una verifica inequivoca (Cons. Stato, sez. II, n. 4203/2022).

Tale regola non è però assoluta. Il Tribunale ammette che, in determinate circostanze, la volontà degli elettori firmatari emerga in modo univoco da altri elementi, anche emersi nel corso del procedimento o in sede giurisdizionale, in virtù del principio di strumentalità delle forme. Il caso concreto offriva proprio questi elementi.

Il Segretario Comunale aveva attestato di aver ricevuto i due atti alle ore 11.20 del 26.4.2025, di aver contestato le irregolarità e di aver chiesto indicazioni alla sottocommissione. Questa aveva disposto di estrapolare un foglio con le sottoscrizioni autenticate dall’atto separato e di allegarlo all’atto principale; i presentatori avevano quindi spillato i documenti in sua presenza. Le operazioni si chiudevano alle 12.14 e i certificati elettorali venivano acquisiti alle 13.30. Il Collegio sottolinea che le indicazioni provenivano proprio dalla sottocommissione e ingeneravano un ragionevole affidamento sul superamento dell’irregolarità, senza che fosse mai prospettata la necessità di timbri di congiunzione (Cons. Stato, sez. II, n. 4211/2023).

Concorrono altri elementi peculiari: la partecipazione di sole tre liste, che riduce il rischio di confusione, e l’assenza di contestazioni dalle altre compagini; l’indicazione dei nomi dei presentatori nel modulo aggiunto; le dichiarazioni rese innanzi al notaio dai sottoscrittori; il deposito, alle ore 12.00 del 26.4.2025, di modulistica correttamente formata, custodita presso l’ufficio comunale e non utilizzata per le rassicurazioni ricevute (Cons. Stato n. 4328/2023; n. 4532/2024).

Il Tribunale conclude che la dichiarazione di presentazione costituisce un documento unitario, conforme alla disciplina come interpretata dalla giurisprudenza, nel bilanciamento tra interessi e in ossequio alla massima partecipazione democratica e al buon andamento (Cons. Stato, sez. II, n. 4222/2023). Il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto e riammissione della lista; spese irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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