Sospensione precauzionale militare tra revoca cautelare ed esigenze amministrative (Cons. Stato n. 1868 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione della sospensione precauzionale dall’impiego come obbligatoria o facoltativa non è un dato meramente formale, ma individua alvei procedimentali distinti e condiziona il sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Venute meno le misure cautelari penali per cessazione delle sole esigenze cautelari, e non per carenza di gravi indizi di colpevolezza, l’amministrazione militare può legittimamente commutare la sospensione obbligatoria in quella facoltativa ai sensi dell’art. 915, comma 2, cod. ord. mil. La revoca che nulla dice sugli indizi non ne implica il venir meno, poiché essi erano già stati ritenuti sussistenti nei precedenti provvedimenti cautelari. Non è violato il principio di presunzione d’innocenza, perché l’atto precauzionale non afferma la colpevolezza ma si fonda sugli indizi riconosciuti in sede penale. Le carenze della comunicazione di avvio rispetto all’art. 8 della legge n. 241/1990 non inficiano il provvedimento finale quando il contraddittorio procedimentale è stato effettivamente garantito.

Il Fatto

Un ufficiale superiore dell’Arma dei carabinieri, sottoposto a indagini per corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento, era stato raggiunto da misura cautelare custodiale e, per effetto di questa, da sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego ai sensi dell’art. 915, comma 1, cod. ord. mil. Sostituita la custodia con misure non custodiali e poi revocate queste ultime per sopravvenuto difetto delle esigenze cautelari, l’amministrazione aveva commutato la sospensione obbligatoria in quella facoltativa, con decorrenza dalla cessazione della misura custodiale.

L’ufficiale impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponeva appello, deducendo l’errore sui presupposti, la violazione della presunzione d’innocenza, il difetto di motivazione, la violazione del giusto processo e i vizi della comunicazione di avvio. Il Consiglio di Stato, respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, esaminava il merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza istruttoria, ritenendola irrilevante rispetto al thema decidendum. Quanto all’interesse, la conferma della sospensione con provvedimento successivo non esclude l’utilità dell’accertamento dell’illegittimità originaria, potendo derivarne benefici di carriera e economici per il periodo di sospensione sofferto, oltre a un eventuale richiamo in servizio.

Nel merito, il Consiglio di Stato chiarisce che in un procedimento amministrativo militare fortemente strutturato il nomen iuris non è un dato formale inerte: la qualificazione come facoltativa o obbligatoria riconduce l’intero procedimento a differenti alvei normativi. Il provvedimento reca una sospensione facoltativa discrezionale tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale, e rispetta l’art. 915 cod. ord. mil., che consente all’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa quando la revoca delle misure non sia stata disposta per carenza di gravi indizi.

Sulla presunzione d’innocenza, la Corte rileva che l’ordinanza di revoca si fonda sulla cessazione delle esigenze cautelari, non sugli indizi. Poiché per le misure personali occorrono gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. ed esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen., l’aver escluso solo le seconde comporta la permanenza dei primi. Né il venir meno delle esigenze penali esclude che analoghe esigenze permangano sul versante del rapporto di servizio militare.

La motivazione ministeriale è ritenuta congrua: l’ufficiale non può svolgere con piena autorità, credibilità e fiducia le proprie funzioni, e prevale l’interesse alla tutela del prestigio e dell’immagine delle Forze Armate. La Corte esclude la disparità di trattamento rispetto ad altre vicende, trattandosi di fattispecie differenti, e ribadisce che la circolare non è fonte del diritto né impone obblighi azionabili.

Quanto alla comunicazione di avvio, le carenze rispetto all’art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 non incidono sulla legittimità dell’atto conclusivo, stante la dequotazione dei vizi formali ex art. 21-octies, comma 2, e la piena conoscenza della propria posizione da parte dell’interessato. L’omessa ostensione del provvedimento di riesame nel giudizio di primo grado è comportamento processuale inopportuno, ma non tocca la legittimità dell’atto impugnato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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