Programma comunale impianti TLC: natura provvedimentale e onere di impugnazione (TAR Toscana n. 971 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il programma comunale degli impianti di telecomunicazioni, adottato ai sensi della l.r. Toscana n. 49/2011, non contiene norme generali e astratte e non ha valore regolamentare, bensì natura provvedimentale, perché definisce la localizzazione delle infrastrutture sulla base dei piani di sviluppo presentati dai gestori. Ne consegue che l’omessa inclusione di un impianto espressamente indicato nel piano annuale di sviluppo dell’operatore equivale a implicito diniego di autorizzazione e produce effetti lesivi immediati, con l’onere di tempestiva impugnazione dell’atto pianificatorio. Il successivo diniego di installazione costituisce attuazione vincolata del programma: dalla irricevibilità del gravame contro l’atto presupposto deriva l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnativa dell’atto applicativo. Il favore per la coubicazione su infrastrutture esistenti non consente l’assentimento automatico degli apparati, che devono comunque essere valutati e inclusi nel programma comunale.
Il Fatto
Una società operatrice di telefonia ha presentato al Comune e all’ARPAT una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, per installare apparati di trasmissione del segnale radiomobile su un’infrastruttura di proprietà di altra società, già presente sul territorio comunale.
Il Comune ha dapprima comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando la non conformità dell’impianto alle localizzazioni del programma comunale degli impianti per il 2024, approvato con delibera consiliare n. 20/2024; poi ha negato l’installazione. La società ha impugnato il diniego, il preavviso e il programma, deducendo la natura generalizzata del divieto e l’irragionevolezza del rifiuto opposto alla collocazione su traliccio esistente. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione del programma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. La l.r. Toscana n. 49/2011 assegna ai Comuni il compito di elaborare il programma degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi, sulla base dei piani di sviluppo che gli operatori presentano entro il 31 ottobre di ogni anno, con indicazione dell’ubicazione e delle caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti. Il titolo abilitativo è rilasciato nel rispetto del programma, salva la possibilità di autorizzare impianti non inclusi per motivate ragioni di urgenza e indifferibilità.
Tale disciplina regionale è qualificata come legittima integrazione della normativa nazionale, consentita dall’art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001 e coerente con il meccanismo degli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, diretta a contemperare lo sviluppo della rete con l’equilibrato utilizzo del territorio e il contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Il Collegio richiama sul punto propri precedenti (TAR Toscana n. 884 del 2024; TAR Toscana n. 714 del 2024).
Nel caso concreto, l’impianto contestato era stato espressamente indicato nel piano annuale di sviluppo della rete presentato dall’operatore, ma non è stato incluso nel programma comunale. Tale omissione equivale a implicito diniego di autorizzazione: l’atto di pianificazione ha assunto valore provvedimentale e ha prodotto effetti lesivi immediati, imponendone l’immediata impugnazione. Il diniego successivo è mera attuazione consequenziale e vincolata del programma.
Il Tribunale esclude che la collocazione su infrastruttura preesistente possa essere assentita automaticamente. Anche gli impianti in coubicazione devono essere indicati nel piano annuale dell’operatore, valutati dal Comune in ordine agli obiettivi di qualità e di minimizzazione dell’esposizione e autorizzati mediante inclusione nel programma; in difetto, l’autorizzazione si intende implicitamente negata.
Quanto alla decorrenza del termine, il programma è stato approvato il 10 aprile 2024, pubblicato il 15 aprile 2024 e comunicato agli operatori il 23 aprile 2024; il preavviso di diniego del 3 maggio 2024 richiamava il programma e le osservazioni procedimentali del 13 maggio 2024 lo citavano. La società ne aveva dunque conoscenza certa entro tale data e avrebbe dovuto impugnare entro il 12 luglio 2024, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 29 luglio 2024. Il ricorso è pertanto irricevibile quanto al programma e inammissibile quanto al diniego, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.