Litisconsorzio necessario del Ministero nei giudizi PNRR con rinvio al primo giudice (Cons. Stato n. 7662 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, le Amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie del giudizio, a norma dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, che richiama l’art. 49 cod. proc. amm.. Se il ricorso introduttivo non è notificato a tali Amministrazioni e il giudice di primo grado non ordina l’integrazione del contraddittorio, il giudice di appello annulla la sentenza per violazione del diritto di difesa e rimette la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. L’integrazione non è dovuta solo quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, evenienza che il collegio deve espressamente apprezzare. La qualificazione della gara come finanziata con fondi eurounitari in attuazione del Piano è presupposto dell’applicazione del rito speciale.

Il Fatto

La stazione appaltante indice una procedura aperta per lavori di messa in sicurezza e risanamento idrogeologico, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni la società ricorrente si colloca al terzo posto in graduatoria; impugna quindi l’approvazione degli atti di gara e la proposta di aggiudicazione, chiedendo l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e al subentro nel contratto, in via subordinata il risarcimento del danno.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, dichiara il ricorso in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il resto infondato. La società propone appello articolando cinque motivi, tutti volti a contestare l’operato della commissione e la mancata esclusione dell’aggiudicataria. L’aggiudicataria resiste eccependo in via preliminare la violazione del contraddittorio per omessa notifica del ricorso alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare, ritenendola fondata e assorbente rispetto ai motivi di merito. Dalla documentazione emerge che la gara rientra nella Missione 2 del Piano, Componente C4, ed è finanziata interamente con fondi eurounitari; l’ente capofila figura tra i beneficiari indicati nel decreto dipartimentale richiamato. Da qui l’applicazione del rito speciale.

Il dato normativo è netto: l’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022 qualifica le Amministrazioni centrali come parti necessarie e richiama l’art. 49 cod. proc. amm. Ne deriva che i Ministeri competenti dovevano essere evocati in giudizio sin dal primo grado. Il Consiglio di Stato richiama la propria ordinanza 4 aprile 2025, n. 1279, che ha già affermato la regola dell’annullamento con rinvio in caso di contraddittorio non integrato.

Il TAR non ha disposto l’integrazione. Né la sentenza appellata dà conto dell’applicazione dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm., che consente di omettere l’integrazione quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato. Il collegio sottolinea che tale disposizione non è neppure citata nel provvedimento impugnato: manca, dunque, la valutazione espressa che sola avrebbe potuto giustificare la definizione del giudizio senza evocare i Ministeri.

Ne consegue la piena operatività dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., che impone la rimessione al primo giudice quando è mancato il contraddittorio o è stato leso il diritto di difesa di una parte. La sentenza è quindi annullata con rinvio al TAR per la regolarizzazione del contraddittorio. Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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